Rivendicazione e onere della prova attenuato tra danti causa comuni (Cass. civ. Sez. II n. 20829 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di rivendicazione, l’onere probatorio a carico del rivendicante non è configurabile come probatio diabolica in termini rigidi e astratti, ma va commisurato all’entità della contestazione del convenuto. Il rigore dell’onere, che impone di dimostrare il diritto anche attraverso i propri danti causa fino a un acquisto a titolo originario, si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene a un comune dante causa: in tale ipotesi il rivendicante assolve il proprio onere limitandosi a provare di aver acquistato il bene in base a un valido titolo. Non integra omessa pronuncia, e non rende annullabile la sentenza, la sola mancanza di una specifica argomentazione su una richiesta di parte, quando la decisione adottata, pur in contrasto con la pretesa, ne comporti il rigetto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città che, su domanda di un soggetto, aveva condannato il convenuto a rimuovere un cancello apposto oltre la particella di proprietà dell’attore, invadendone il fondo nello spazio lasciato libero per l’esercizio di una servitù di passaggio a favore della stessa particella e di un’altra di proprietà del convenuto.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, articolati sulla asserita omessa pronuncia del giudice d’appello, sulla violazione dell’onere della prova in tema di rivendicazione e sulla erronea configurazione di una servitù sul fondo proprio dell’attore.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte ribadisce che per integrare gli estremi di una omessa pronuncia annullabile non basta la mancanza di un’espressa statuizione su una richiesta di parte, ma occorre la totale omissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non accade quando la decisione, pur in contrasto con la pretesa, ne comporti il rigetto, anche senza specifica argomentazione, richiamando Cass. n. 2320/1995, n. 10636/2007 e n. 2151/2021.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha deciso la controversia accertando che il cancello è collocato oltre il confine della particella di proprietà dell’attore, invadendone il fondo, sia pure con esito diverso da quello auspicato dall’appellante. Nessuna omissione, dunque, inficia la decisione.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte afferma che l’onere probatorio in rivendicazione non può essere valutato in modo rigido e indipendente dalla posizione assunta in concreto dal convenuto. La giurisprudenza è ormai orientata nel senso che la probatio diabolica non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria del rivendicante. Il limite dell’onere non è una fattispecie legale tipica, ma la sufficienza della prova rispetto all’entità giuridica da dimostrare, avuto riguardo alle contestazioni tra i contendenti.
In particolare, il rigore dell’onere si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene a un comune dante causa: in tal caso il rivendicante assolve l’onere limitandosi a dimostrare di avere acquistato il bene in base a un valido titolo, secondo il richiamo a Cass. n. 22598/2010, n. 7539/2024 e n. 4547 del 2025. Nel caso esaminato emerge che le parti derivano il loro diritto da comuni danti causa, ciò che esclude che l’accoglimento della domanda fosse subordinato alla probatio diabolica.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono rigettati. La terminologia della Corte d’appello non è precisa, ma la ratio decidendi è percepibile e non presenta sostanziali errori di diritto. Ciò che ha giustificato l’accoglimento non è l’impedimento al transito, ma il posizionamento del cancello sulla porzione lasciata libera per il transito, riconosciuta di proprietà dell’attore. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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