Delibera che destina la rampa comune a parcheggio è innovazione vietata (Cass. civ. Sez. II n. 20391 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera assembleare che destina parte della rampa comune di accesso a posti auto integra innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, comma 4, cod. civ., perché altera la destinazione naturale del bene comune e ne pregiudica il comodo transito e la sicurezza. L’innovazione ricorre non solo quando si modifica l’entità materiale del bene, ma anche quando l’intervento ne trasforma la destinazione d’uso. Il giudice di merito, in applicazione del principio iura novit curia, può qualificare la fattispecie nell’ambito del divieto di cui all’art. 1120 cod. civ. pur in assenza di specifico richiamo ad opera di parte, quando i fatti accertati lo consentano. La delibera che sopprime la funzione di transito in sicurezza lede il diritto del singolo condomino e non è giustificata dall’uso di fatto preesistente.

Il Fatto

Un condomino, proprietario di un box al piano seminterrato di un edificio in Napoli, impugna davanti al Tribunale tre delibere assembleari. La prima aveva disciplinato la sosta dei veicoli sul viale di accesso, riservandola ai residenti; la seconda aveva approvato la planimetria dei posti auto e moto e lo schema del relativo contratto di locazione; la terza aveva stanziato la spesa per la delimitazione degli spazi.

Il Tribunale, previa riunione dei giudizi, rigetta le impugnazioni. La Corte di appello di Napoli, in riforma, dichiara la nullità delle tre delibere nei punti impugnati, ravvisando nella prima un’innovazione vietata della rampa comune, lesiva dell’accesso al box del condomino. Il Condominio ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso e conferma la decisione di appello. Il primo motivo — con cui il Condominio assume che l’accertamento sul pre-uso della rampa a parcheggio sarebbe divenuto incontrovertibile — è manifestamente infondato. Quella circostanza non costituisce giudicato, non trattandosi di statuizione giuridica idonea a divenire incontrovertibile ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., e la sua mancata considerazione resta ininfluente rispetto all’oggetto del giudizio, incentrato sulla delibera che ha disciplinato l’area.

Anche il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale, nell’esercizio del potere di qualificazione dei fatti accertati e in applicazione del principio iura novit curia, ha correttamente ricondotto la prima delibera all’art. 1120 cod. civ. L’innovazione si configura sia quando si altera l’entità materiale del bene, sia quando se ne trasforma la destinazione: la rampa di accesso era divenuta area di sosta, con restringimento della carreggiata e manovre rese difficoltose. Non viene in rilievo l’art. 1118 cod. civ., poiché il pregiudizio riguarda la destinazione del bene comune e non il criterio proporzionale di utilizzo.

Il terzo motivo è inammissibile: con esso si sollecita una rivalutazione delle deduzioni del consulente di parte, mirando a censurare un apprezzamento di merito adeguatamente motivato e fondato sulle risultanze della c.t.u. La valutazione del compendio istruttorio rientra nel potere insindacabile del giudice di merito.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile e infondato. Il richiamo al D.M. in materia di autorimesse non è stato operato in quanto necessariamente applicabile, ma come parametro orientativo per verificare l’aggravamento del transito e la sussistenza dell’innovazione vietata. I passaggi motivazionali danno conto del sensibile restringimento della rampa, in discesa e con tornanti, con incidenza sulla comoda percorrenza e sulla sicurezza, aggravata dall’apposizione delle fioriere. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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