Ricorso inammissibile se il fatto decisivo resta una questione (Cass. civ. Sez. I n. 28080 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non può essere dedotto prospettando semplici questioni o argomentazioni giuridiche: è necessario isolare il fatto storico, principale o secondario, di cui si assume l’omissione. Il ricorrente deve indicare il dato testuale o extratestuale dal quale quel fatto risulta esistente, il come e il quando esso è stato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività, nel senso che, ove esaminato, avrebbe condotto a un esito diverso della controversia. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato dal giudice. La nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. presuppone una motivazione graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
La vicenda nasce da un’opposizione tardiva proposta ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. avverso un decreto ingiuntivo. Con quel provvedimento era stato intimato il pagamento di una somma corrispondente al saldo debitore di un conto corrente cointestato. Il giudice distrettuale ha definito la controversia con sentenza, poi impugnata davanti alla Corte di cassazione.
La ricorrente articola due motivi. Il primo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo; il secondo prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.. Resiste con controricorso la società cessionaria, procuratrice del soggetto titolare del credito.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato sottoposto alla procedura di definizione accelerata prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ.. La parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa e ha depositato memoria. Il Collegio ha esaminato le censure muovendo dalla proposta del Consigliere delegato allo spoglio, che ha integralmente condiviso.
Quanto al primo motivo, la Corte richiama la fisionomia del vizio introdotto dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con la l. n. 134/2012. Si tratta di un vizio specifico, che riguarda l’omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che presenti carattere decisivo. Nel rigoroso rispetto degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività.
La ricorrente non assolve a questo onere. Non isola il fatto storico cui intende riferirsi e prospetta semplici questioni. Il fatto decisivo rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. — il preciso accadimento o la precisa circostanza in senso storico-naturalistico — non è assimilabile a questioni o argomentazioni. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e la Sez. I n. 2268 del 2022.
Il Collegio aggiunge che delle questioni menzionate nel motivo la sentenza impugnata non parla. Ove si prospettino censure nuove, grava sulla parte l’onere di allegare l’avvenuta deduzione in sede di merito e di indicare lo specifico atto in cui ciò è avvenuto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Sul punto sono richiamate la Sez. I n. 18018 del 2024, la Sez. I n. 20694 del 2018 e la Sez. I n. 15430 del 2018.
Il secondo motivo è infondato. La motivazione impugnata è pienamente comprensibile e non apparente. È apparente, invece, la motivazione che, pur graficamente esistente, rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e le Sez. I n. 6758 del 2022 e n. 13977 del 2019. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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