Accertamento del socio cade con quello della società a base familiare (Cass. civ. Sez. V n. 10101 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, nella formulazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992 applicabile ratione temporis, non opera la sospensione ex art. 337 cod. proc. civ., sicché il giudizio pregiudicato, in presenza di una causa pregiudiziale non ancora passata in giudicato, è suscettibile di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.. L’accertamento del reddito di partecipazione del socio di s.r.l. a ristretta base familiare fonda sul presupposto giuridico rappresentato dall’accertamento a carico della società: intervenuta la conferma di quest’ultimo, il venir meno di quel presupposto priva di sostegno l’annullamento dell’atto impositivo del socio. Il sopravvenuto difetto di interesse all’instaurazione della sospensione necessaria non esclude l’interesse dell’amministrazione alla cassazione della sentenza di appello, con rinvio per l’esame nel merito delle questioni riproposte dal contribuente.
Il Fatto
Una verifica fiscale nei confronti di una s.r.l. a ristretta base familiare si chiudeva con l’accertamento di un maggior reddito d’impresa a carico della società. Su quel presupposto veniva notificato ai soci, tra cui il controricorrente, un avviso di accertamento a fini IRPEF per il maggior reddito da capitale derivante da presunta distribuzione di utili extra bilancio, con riferimento all’anno d’imposta 2000.
Il contribuente impugnava l’atto e la CTP accoglieva il ricorso in ragione dell’estinzione del giudizio concernente la società. La CTR della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, osservando che l’avviso nei confronti della società era stato annullato con sentenza di pari data e che altro appello era stato rigettato per erronea notificazione a soggetto non legittimato. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e l’omessa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’amministrazione sostiene che la CTR non poteva annullare l’avviso relativo al socio senza il previo passaggio in giudicato della sentenza sulla società, ma avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria.
La Corte ricostruisce il quadro processuale. Il giudizio che l’amministrazione assume pregiudiziale è stato definito, per quanto rileva, da Cass. n. 7765 del 20.03.2019, che, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in nome e per conto della cessata società, con conseguente conferma dell’avviso di accertamento relativo alla medesima società.
Su questa premessa la Corte richiama il prevalente orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, applicabile ratione temporis, nel processo tributario non opera la sospensione ex art. 337 c.p.c. Il giudizio pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale, è quindi suscettibile di sospensione ex art. 295 c.p.c., con richiamo a Cass. n. 11441 del 01.06.2016, Cass. n. 26429 del 19.10.2018 e Cass. n. 22673 del 05.11.2015, e segnalazione dell’orientamento contrario di Cass. n. 17613 del 05.09.2016.
Da ciò deriva il sopravvenuto difetto di interesse dell’amministrazione a ottenere la sospensione necessaria del processo di appello. Permane invece l’interesse alla cassazione della sentenza di appello, perché è venuto meno il presupposto giuridico su cui riposava l’annullamento dell’atto impositivo verso il socio, cioè l’annullamento dell’accertamento relativo alla società.
La conferma dell’accertamento societario implica dunque la necessità di esaminare nel merito le questioni poste dal contribuente con l’originario ricorso e riproposte in appello. Il ricorso è accolto nei limiti della motivazione, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.