Decadenza ICI in caso di omessa dichiarazione: il termine decorre dall’anno di scadenza della dichiarazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14701 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento, occorre distinguere l’ipotesi di omesso versamento da quella di omessa dichiarazione. Nel primo caso, il termine decorre dall’anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato; nel secondo, dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, che scade l’anno successivo al periodo d’imposta. Ne consegue che, per l’omessa dichiarazione ICI relativa al 2008, il termine di decadenza scade il 31 dicembre 2014. È altresì inammissibile l’istanza di rimborso per tributi versati in esecuzione di atti impositivi divenuti definitivi per mancata impugnazione, poiché contrastante con il titolo definitivo che giustifica l’azione esattiva.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008, relativo a un terreno edificabile pervenutole per successione ereditaria, e di un diniego di rimborso per somme versate in dipendenza di precedenti avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006 e 2007. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo tempestivo l’accertamento per il 2008 e inammissibile l’istanza di rimborso in ragione della definitività degli atti impositivi per gli anni precedenti. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la decadenza del potere impositivo e la nullità degli atti per vizi di natura procedurale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando i tre motivi proposti. In relazione al primo motivo, concernente la decadenza del potere impositivo per l’anno 2008, la Corte ha richiamato il disposto dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, che fissa il termine di notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La Corte ha chiarito che, per l’omessa dichiarazione, poiché il termine di presentazione scade l’anno successivo a quello del periodo d’imposta, il termine di decadenza inizia a decorrere dal secondo anno successivo. Per l’anno 2008, il termine è scaduto il 31 dicembre 2014, rendendo tempestivo l’accertamento notificato il 28 febbraio 2014.
Quanto alle annualità 2005, 2006 e 2007, la Corte ha ritenuto inammissibile l’istanza di rimborso, poiché i relativi atti impositivi erano divenuti definitivi per mancata impugnazione. Ha precisato che la definitività dell’atto preclude la richiesta di rimborso, in quanto contrastante con il titolo che legittima l’azione esattiva. In ogni caso, anche per tali annualità, il termine di decadenza era stato rispettato, essendo stati gli avvisi notificati prima della scadenza del termine quinquennale.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato in quale atto del giudizio di merito aveva dedotto la questione relativa alla falsa pubblicazione della delibera comunale. La Corte ha ribadito che le questioni nuove non possono essere prospettate per la prima volta in sede di legittimità, e che la censura era comunque inidonea a inficiare la validità dell’atto impositivo.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto la ricorrente, soccombente in entrambi i gradi di merito, non aveva indicato le ragioni di fatto differenti poste a base delle due decisioni, come richiesto dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. in tema di doppia conforme.
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Nota della Redazione
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