Beni-merce IMU: la dichiarazione è onere formale a pena di decadenza insostituibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 2655 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd. beni-merce), di cui all’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013, conv. in l. n. 124/2013, è subordinata alla presentazione di un’apposita dichiarazione, integrante elemento procedimentale di fattispecie imprescindibile, espressamente previsto a pena di decadenza. Detto onere formale non è sostituibile da altre forme di denuncia o comunicazione e non è superato dalla circostanza che l’ente impositore fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione. La dichiarazione va presentata anno per anno, attesa la natura potenzialmente variabile dei requisiti. La mancata presentazione nei termini comporta la decadenza dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni, senza che rilevi il successivo venir meno dell’obbligo dichiarativo alla luce del favor rei.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta per l’anno 2014, relativo a immobili che la stessa qualificava come beni-merce, chiedendo il riconoscimento dell’esenzione prevista dall’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013, conv. in l. n. 124/2013.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e, su appello della società, la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, ritenendo la dichiarazione richiesta dalla norma un onere formale a pena di decadenza, non sostituibile da altre forme di denuncia e non superabile dalla conoscenza aliunde del Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, fondati su comuni questioni di fondo. Ha ricordato che la norma agevolativa ha sostituito il previgente regime di riduzione d’aliquota con un’esenzione integrale, subordinandone il godimento alla presentazione di un’apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con cui attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili.
La Corte ha precisato che il modello approvato con d.m. 30 ottobre 2012 consentiva già l’emersione delle unità immobiliari da ricondurre alla categoria dei beni-merce, sicché nessun ostacolo concreto giustificava l’omissione dichiarativa. Ha quindi ribadito che la dichiarazione prescritta integra un elemento (procedimentale) di fattispecie imprescindibile per il conseguimento dell’agevolazione, trattandosi di onere formale a pena di decadenza, richiamando i precedenti delle Sezioni Seste (Cass., 21 dicembre 2024, n. 33777 e n. 33773; Cass., 30 marzo 2025, n. 8357).
Quanto alla presunta conoscenza aliunde del Comune, la Cassazione ha ribadito che essa non può superare l’inadempimento dell’onere dichiarativo, essendo la dichiarazione funzionale a porre l’ente impositore nelle condizioni di controllare la veridicità dei dati esposti e di prevedere le risorse finanziarie su cui contare.
La Corte ha inoltre disatteso il terzo motivo, relativo alla pretesa applicazione retroattiva del favor rei. Ha chiarito che l’art. 1, comma 769, della l. n. 160/2019, nel prevedere l’esonero per i beni-merce, non ha abrogato l’obbligo dichiarativo di cui all’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013, restando dovute le sanzioni per l’omesso versamento. Il termine per la dichiarazione è perentorio, anche in assenza di espressa indicazione normativa, in ragione dello scopo perseguito, e la decadenza da un beneficio fiscale per mancato adempimento di un onere di comunicazione espressamente previsto costituisce principio generale del diritto tributario. Inammissibile risulta, infine, la questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi di capacità contributiva e di eguaglianza, in ragione della natura condizionata dell’agevolazione e dell’onere di diligenza gravante sul contribuente.
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Nota della Redazione
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