Inammissibile ricorso che non riproduce atti e chiede riesame nel merito (Cass. civ. Sez. V n. 14922 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, nel dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non riproduca testualmente né l’avviso di accertamento né il processo verbale di constatazione né i documenti prodotti nei gradi di merito, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non consentendo alla Corte di verificare la fondatezza delle censure. Il ricorso che, al di là della rubrica, solleciti una nuova e più favorevole valutazione del compendio probatorio, sconfina nel merito ed è inammissibile, essendo il giudizio di legittimità momento di controllo della sola legalità della sentenza. L’erronea indicazione, nell’avviso, del codice identificativo del soggetto estero non è decisiva quando l’accertamento si fondi sulla natura di cartiera del contraente diretto e sull’assenza di prova del materiale espatrio della merce.
Il Fatto
Una società contribuente, in proprio e per il tramite del legale rappresentante, impugnava un avviso di accertamento recante recupero a tassazione di IVA, IRES e IRAP per l’annualità 2015, per oltre ottocentomila euro, oltre sanzioni e interessi. I rilievi muovevano da un processo verbale di constatazione che aveva rilevato fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, omesse fatturazioni di vendita e indeducibilità di costi non inerenti.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; l’appello era respinto dalla Commissione tributaria regionale. I contribuenti proponevano quindi ricorso per cassazione articolando due motivi, il primo per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e vizio motivazionale, il secondo per violazione dell’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dolendosi anche della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., opera la preclusione della c.d. doppia conforme di merito, ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. vigente ratione temporis. Quanto al n. 4, il ricorso non deduce alcun error in procedendo riferibile in modo specifico all’omessa valutazione di elementi probatori, ma prospetta soltanto una non corretta valutazione dell’atto impositivo.
Il ricorso difetta, inoltre, di autosufficienza: non riproduce la motivazione dell’avviso né le parti rilevanti del PVC, né i documenti prodotti nel procedimento amministrativo e nei giudizi di merito. Non chiarisce se le questioni sull’erronea indicazione del codice estero e sulla mancata produzione degli allegati al PVC fossero già state introdotte davanti ai giudici di merito.
Nel complesso il ricorso sollecita una nuova e più favorevole valutazione del quadro probatorio, già compiutamente esaminato dai giudici di merito: ciò è estraneo al giudizio di legittimità, limitato al controllo della legalità della sentenza.
Sull’erronea indicazione del codice identificativo della società estera, la Corte rileva che la Commissione tributaria regionale ha fondato la propria conclusione sulla natura di cartiera del contraente diretto, non minimamente contestata, e sull’assenza di prova del materiale espatrio della merce, che competeva al mittente. In tale quadro l’eventuale errore sul codice è irrilevante, non essendo dedotta la sua decisività né allegata la prova del codice corretto.
Anche il secondo motivo è inammissibile: affastella censure eterogenee senza rubricare né dedurre ritualmente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e non tiene conto dell’accertamento contrario di entrambi i giudici di merito sulla motivazione dell’avviso. La Corte ribadisce che il potere di accertamento non è condizionato dall’esercizio di dirette attività di verifica nei confronti del contribuente successivamente attinto dall’avviso. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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