Omesso versamento contributi: serve la prova dell’effettivo pagamento delle retribuzioni (Cass. pen. Sez. III n. 27492 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all’art. 2 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non è configurabile in assenza del materiale esborso delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, che ne costituisce presupposto necessario. I modelli DM10 hanno natura ricognitiva della situazione debitoria e valgono come confessione stragiudiziale della pretesa contributiva, ma la loro presentazione è sufficiente a provare la corresponsione delle retribuzioni solo in assenza di elementi di segno contrario. Quando l’imputato contesti specificamente l’effettivo pagamento, l’onere di dimostrare le difformità rispetto a quanto rappresentato nei modelli si sposta sull’accusa, che deve superare il vaglio del ragionevole dubbio. La contraddittorietà della motivazione che dia per accertati solo acconti parziali e alterni fonda il dubbio anche sul superamento della soglia di punibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 3 ottobre 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, nel periodo tra il dicembre 2017 e il novembre 2018, per un importo complessivo contestato di euro 15.290. La pena inflitta era di due mesi di reclusione ed euro 200 di multa.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Il primo e assorbente censurava la violazione dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983 e il vizio di motivazione in relazione all’elemento oggettivo, deducendo che i testi escussi avevano riferito dell’omesso pagamento delle retribuzioni, salvo sporadici acconti. Il secondo motivo investiva l’elemento soggettivo e la rilevanza della rateizzazione. Il terzo e il quarto contestavano l’entità del debito, la soglia di punibilità e il diniego delle attenuanti.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, richiamando il consolidato principio per cui il reato in esame presuppone il materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez. Un. n. 27641 del 28.05.2003; Sez. III n. 6934 del 23.11.2017).

La Corte ha ribadito che la prova della corresponsione può trarsi, in assenza di elementi contrari, dalla sola presentazione dei modelli DM10, che hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e, secondo la giurisprudenza civile, costituiscono confessione stragiudiziale della pretesa. In sede penale grava dunque sull’imputato l’onere di dimostrare eventuali difformità rispetto a quanto in essi rappresentato (Sez. III n. 32848 del 08.07.2005; Sez. III n. 7772 del 05.12.2013).

Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente aveva contestato con specifico motivo d’appello non la presentazione dei modelli, ma l’effettivo pagamento integrale delle retribuzioni, prospettando elementi di segno contrario rappresentati dalle deposizioni dei testi. La Corte territoriale, da un lato, aveva ritenuto sufficiente il prospetto riassuntivo dei modelli a comprovare la presentazione; dall’altro, aveva dato atto del versamento di soli acconti mensili, per di più a periodi alterni.

Proprio tale argomentazione è stata giudicata intrinsecamente contraddittoria: se si accerta che i dipendenti hanno ricevuto soltanto acconti, e non tutti i mesi, non può ritenersi provata la corresponsione delle retribuzioni in misura tale da generare l’obbligo contributivo contestato. La medesima incertezza probatoria radica un ragionevole dubbio sul superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui introdotta dall’art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, richiamandosi Sez. III n. 649 del 20.10.2016 e Sez. III n. 2383 del 03.12.2024 sull’operatività del principio del ragionevole dubbio rispetto alle soglie di punibilità in genere.

La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina, perché accerti e determini l’entità dei contributi evasi anche ai fini del superamento della soglia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *