Reddito di cittadinanza: la misura cautelare integra sospensione, non revoca del beneficio (Cass. pen. Sez. III n. 28832 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, la mancata comunicazione della sopravvenuta sottoposizione a misura cautelare personale non integra il reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, perché tale situazione è disciplinata dall’art. 7-ter del medesimo decreto come causa di sospensione dell’erogazione e non di revoca o riduzione del beneficio. Ne deriva che il difetto di informazione non rientra tra le “informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione” richiamate dalla norma incriminatrice. La distinzione tra revoca e sospensione non è superabile invocando il requisito morale del beneficiario, poiché il legislatore ha approntato un procedimento autonomo per la sola sospensione. L’ignoranza o l’errore sui requisiti di legge resta invece errore su legge penale, che non esclude il dolo ai sensi dell’art. 5 cod. pen.
Il Fatto
Quattro imputati erano stati condannati, in primo grado e poi in appello, per reati legati all’indebita percezione del reddito di cittadinanza. Due di essi avevano omesso di dichiarare, nelle domande di ammissione al beneficio, di essere destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari; gli altri due avevano omesso di comunicare che, dopo la presentazione della domanda, erano stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
La Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato le condanne. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’insussistenza del fatto, l’errore sull’ambito applicativo della norma, l’assenza del dolo e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla struttura dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, che prevede due distinti reati: il primo per la fase genetica del beneficio, il secondo per la fase successiva al suo riconoscimento. Entrambi sono reati di condotta e di pericolo, posti a tutela dell’amministrazione contro dichiarazioni mendaci od omissioni sulla effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale.
Il punto decisivo riguarda la posizione dei due ricorrenti che avevano omesso di comunicare la misura cautelare sopravvenuta. La Corte osserva che la Corte d’appello aveva ricondotto la condotta alla categoria residuale delle “altre informazioni” del secondo comma. Ma l’art. 7-ter del medesimo decreto disciplina la sottoposizione a misura cautelare personale come causa di sospensione dell’erogazione, con un procedimento che pone in capo al giudice, e non al beneficiario, l’onere di adottare i provvedimenti e di comunicarli all’INPS.
Da qui la conclusione: poiché la disposizione sancisce l’effetto sospensivo, essa esclude che l’omessa comunicazione possa essere qualificata come informazione rilevante ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. Il fatto tipico contestato a questi due imputati è dunque insussistente, perché la condotta non rientra nell’ambito applicativo della norma incriminatrice.
La Corte respinge gli argomenti contrari della sentenza impugnata, che aveva richiamato il requisito morale del beneficiario e la Corte costituzionale n. 126 del 2021. Il legislatore distingue nettamente i due rimedi e non consente di equipararli, neppure sul piano della loro comune finalità di impedire l’erogazione a soggetti non meritevoli.
Diversa è la posizione degli altri due ricorrenti, destinatari della misura cautelare prima della domanda. Per essi vale il principio secondo cui l’ignoranza dei requisiti di legge si risolve in errore su legge penale e non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen., non presentando la normativa connotati di cripticità. Inammissibili, per difetto di specificità, risultano i motivi su tenuità del fatto e attenuanti generiche. Ne consegue l’annullamento senza rinvio per i primi due imputati e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi degli altri, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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