Nessun obbligo comunicazione misure cautelari prima legge conversione reddito cittadinanza (Cass. pen. Sez. III n. 7026 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, il delitto di indebita percezione di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. in legge n. 26 del 2019, presuppone l’inosservanza di un obbligo di comunicazione già previsto dalla legge al momento della presentazione della domanda. La revoca retroattiva del beneficio e la restituzione di quanto percepito non possono fondarsi su condizioni ostative introdotte da interventi normativi successivi. Ne consegue che l’omessa indicazione di una misura cautelare personale non integra il reato quando, al tempo della domanda, la posizione cautelare non rientrava tra gli obblighi dichiarativi imposti dalla disciplina speciale.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza in data 19 febbraio 2024, confermava la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Pescara in data 1° febbraio 2022 nei confronti dell’imputata per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e per quello di cui all’art. 316-ter cod. pen. La vicenda riguardava la percezione del reddito di cittadinanza dall’agosto 2019 all’agosto 2020, per un importo di euro 14.974,56, senza aver dichiarato all’INPS una misura cautelare personale.

La ricorrente censurava, con il primo motivo, il vizio di motivazione per il mancato esame di una memoria difensiva, sostenendo che al momento della domanda la normativa non imponesse l’indicazione della propria posizione cautelare per i reati comuni o per quelli di droga. Con il secondo motivo deduceva la violazione di legge per omessa declaratoria di abrogazione dei reati contestati.

La Motivazione della Corte

La Sezione III dichiara manifestamente infondato il secondo motivo: il reato sussiste a dispetto della successiva abrogazione, come confermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 49686 del 13/07/2023. Il percorso argomentativo si concentra quindi sul primo motivo, che viene accolto.

La Corte ricostruisce l’evoluzione della fattispecie. Nella formulazione originaria dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 non era previsto alcun obbligo di denuncia dei reati, a eccezione della condanna per il reato della stessa legge speciale e per quello di cui all’art. 640-bis cod. pen. Solo con la legge di conversione n. 26 del 2019 il comma 3 è stato modificato, con l’inserimento di un catalogo di delitti ostativi al cui accertamento definitivo conseguono di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l’obbligo di restituzione.

Il catalogo è stato poi ulteriormente ampliato dalla legge 30 dicembre 2021, che ha inserito anche il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale l’imputata era stata condannata in via definitiva. Il punto decisivo è temporale: al momento della presentazione della domanda il reato per cui era intervenuta la misura cautelare non faceva parte del catalogo degli obblighi di comunicazione, essendo stato introdotto successivamente.

Da qui la conclusione: la condotta omissiva addebitata non integra alcun obbligo giuridico esistente al momento del fatto. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, in linea con il precedente della stessa Sezione n. 6560 del 07/11/2023, dep. 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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