Omesso versamento IVA, dolo non escluso senza prova crediti insoluti (Cass. pen. Sez. 3 n. 16949 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omesso versamento dell’IVA, l’inadempimento del debitore contrattuale è riconducibile all’ordinario rischio di impresa e non esclude il dolo, atteso che l’obbligo di versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle somme. Solo un’elevata soglia di insolvenza, tale da eccedere una percentuale fisiologica, può integrare un limite alla colpevolezza. Grava sull’imputato l’onere di allegare l’ammontare dei crediti rimasti insoluti, in termini percentuali o assoluti, per consentire di apprezzarne la rilevanza causale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna del legale rappresentante di una società per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, per non aver versato l’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2017 entro il termine del 27 dicembre 2018, per un importo superiore alla soglia di punibilità. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, con riferimento allo stato di crisi economico-finanziaria della società e alla stipula di contratti di accollo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure, richiamando il principio consolidato per cui il mancato incasso dei crediti non giustifica l’omesso versamento, potendo la colpevolezza trovare un limite solo in presenza di insoluti eccedenti una percentuale fisiologica, come nel caso di una grave crisi di liquidità. Tale valutazione, prosegue la Corte, richiede la prova dell’ammontare dei crediti insoluti, che nel caso di specie non era stata fornita né in primo grado, né in appello, né in sede di legittimità.
La sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato che il mancato pagamento da parte di clienti falliti rientra nel normale rischio di impresa e che i pagamenti parziali effettuati evidenziavano una situazione di difficoltà, non di impossibilità. Quanto ai contratti di accollo, la Corte ha precisato che il loro utilizzo era già vietato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 140/E/2017 e che, comunque, erano inefficaci in ragione dell’inesistenza dei crediti impegnati.
Con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha valutato immune da vizi la motivazione che ne aveva escluso l’applicazione, considerata la significativa entità delle somme non versate e l’inadeguatezza delle iniziative intraprese per fronteggiare l’inadempimento, tra cui la decadenza dal piano di rateazione per il mancato pagamento di due rate consecutive.
Nota della Redazione
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