Sorveglianza speciale non sospesa se l’arrestato è liberato dal P.M. (Cass. pen. Sez. I n. 7706 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale prevista dall’art. 14 d.lgs. n. 159/2011, come novellato dall’art. 4, comma 1, legge n. 161/2017, opera esclusivamente durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla custodia cautelare. L’arresto in flagranza per violazione degli obblighi della misura di prevenzione, seguito dalla liberazione ad opera del P.M. ai sensi dell’art. 121 disp. att. cod. proc. pen., non integra alcuna ipotesi di custodia cautelare e non determina la sospensione ex lege della misura. Ne consegue che la misura di prevenzione resta in esecuzione e che la sua violazione, commessa dopo la liberazione, integra il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, restando irrilevante la mancata redazione del verbale di risottoposizione agli obblighi, previsto solo per l’ipotesi di ripresa del corso della misura dopo la cessazione della custodia cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di rimanere a casa tra le ore 21:00 e le ore 6:00. Il 31 agosto 2024, per violazione degli obblighi connessi alla misura, veniva tratto in arresto e successivamente liberato dal P.M. ex art. 121 disp. att. cod. proc. pen.. Il 6 settembre 2024, alle ore 23:25, veniva nuovamente sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

Il GIP del Tribunale di Ragusa applicava le misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla p.g. e del divieto di dimora nel comune di residenza. Il Tribunale del riesame di Catania, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza. Il ricorrente ha impugnato in cassazione deducendo la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 159/2011.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sosteneva che, a seguito dell’arresto del 31 agosto 2024, la misura di prevenzione fosse rimasta sospesa e che, in mancanza di un verbale di risottoposizione agli obblighi, la violazione contestata non fosse configurabile.

La Corte richiama il dato normativo. L’art. 14 d.lgs. n. 159/2011, come novellato dall’art. 4, comma 1, legge n. 161/2017, stabilisce che l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno in cui è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

Il presupposto della sospensione è dunque la custodia cautelare. Nel caso di specie, osserva la Corte, il ricorrente, arrestato il 31 agosto 2024, non era sottoposto ad alcuna misura cautelare, poiché, dopo l’arresto operato dalla polizia giudiziaria, era stato liberato dal P.M. ai sensi dell’art. 121 disp. att. cod. proc. pen..

Da ciò discende che la misura di prevenzione, applicata dal 10 luglio 2024, non era sospesa ed era in corso di esecuzione quando il ricorrente fu nuovamente colto in violazione delle prescrizioni il 6 settembre 2024. Il verbale di risottoposizione, invocato dalla difesa, è previsto dalla norma solo per l’ipotesi in cui la misura riprenda a decorrere dopo la cessazione della custodia cautelare: situazione non verificatasi.

La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile perché generico, aspecifico e manifestamente infondato, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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