Omesso versamento IVA e mancato incasso: il dolo non è escluso (Cass. pen. Sez. VII n. 9496 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso versamento dell’IVA, dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale del debitore, non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L’obbligo di versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle somme e il mancato adempimento del terzo è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche mediante le procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi. La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere negata con prognosi negativa fondata sulla mancata riparazione del danno, sui precedenti penali e sull’inefficacia deterrente di un beneficio già fruito. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della pena sostitutiva di cui all’art. 58 legge n. 689 del 1981 è legittimo quando la motivazione è immune da censure e manca una prognosi favorevole alla rieducazione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, per i periodi di imposta 2016 e 2017. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 07/03/2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: vizio di motivazione sull’elemento soggettivo, violazione di legge per il diniego della messa alla prova, vizio di motivazione per il diniego delle generiche e violazione di legge per la mancata applicazione della pena sostitutiva.
La questione centrale riguarda la configurabilità del dolo nel reato di omesso versamento dell’IVA quando l’omissione sia dipesa dal mancato incasso dei crediti per inadempimento dei clienti.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso contiene censure ripetitive di quelle già vagliate e disattese con adeguata motivazione dalla Corte di appello. Il ricorrente, in particolare, non si confronta con l’accertamento dei giudici di merito, che hanno ravvisato il dolo generico della violazione tributaria.
Sul punto decisivo, il condannato aveva dichiarato di non aver versato l’IVA perché non incassata, ma non aveva sospeso i rapporti commerciali con la debitrice inadempiente, non aveva effettuato storni né aveva fatto ricorso al credito bancario. L’omissione è dunque volontaria e, quindi, dolosa.
La Corte dichiara di voler dare continuità all’indirizzo interpretativo della Sezione secondo cui l’omesso versamento dell’IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude il dolo richiesto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. L’obbligo di versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle somme e il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi. Viene richiamato il precedente Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Natale, Rv. 283347 – 01.
Quanto agli altri motivi, il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova è motivato con una prognosi negativa ineccepibile: il ricorrente non aveva pagato, non aveva riparato il danno, aveva tre precedenti penali e aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena, evidentemente priva di efficacia deterrente. Immune da censure è anche il diniego delle generiche, avuto riguardo alla notevole entità delle imposte evase, e quello della pena sostitutiva, non ricorrendo i presupposti dell’art. 58 legge n. 689 del 1981.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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