Sequestro preventivo: in cassazione solo violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 9492 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge, nel cui ambito rientra la sola motivazione omessa o meramente apparente. Restano pertanto inammissibili le censure che, come nel caso di specie, contestino in concreto la tenuta logica dell’apparato argomentativo. L’omessa disamina di deduzioni difensive non integra, in astratto, il vizio di cui alla lett. d) dell’art. 606 cod. proc. pen., che concerne soltanto i mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione nella istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. Nel giudizio di legittimità, inoltre, nessuna attività istruttoria può essere dispiegata.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha rigettato l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la domanda di restituzione del denaro sottoposto a sequestro preventivo in relazione a reati di ricettazione.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. e la mancata assunzione di prove decisive, quanto alla mancata risposta alle produzioni difensive sulla lecita provenienza delle somme; il vizio di motivazione, per avere i giudici valorizzato un prelievo di importo contenuto a fronte di prelievi maggiori documentati dalla difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare reale. L’art. 325 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione per la sola violazione di legge, categoria nella quale può essere inclusa anche la motivazione omessa o soltanto apparente. Ne deriva che i profili di censura volti a contestare in concreto la tenuta logica dell’apparato argomentativo non sono consentiti; il secondo motivo, osserva la Corte, si colloca addirittura per tabulas su tale terreno.

Nel merito, l’ordinanza impugnata ricostruisce i fatti muovendo dalla perquisizione eseguita durante l’esecuzione di una misura custodiale disposta per delitti di ricettazione e di detenzione e porto di arma da sparo clandestina. Nell’abitazione del ricorrente fu rinvenuta una busta contenente euro 25.000 in contanti, occultata dietro un pannello elettrico. Il denaro è stato ritenuto di provenienza delittuosa in ragione della contiguità del ricorrente a contesti criminali di notevole spessore e dell’assoluta sproporzione tra i redditi leciti dimostrabili e la somma in sequestro, oltre che dei flussi finanziari risultanti dalla documentazione acquisita.

La narrazione difensiva è stata giudicata congetturale e priva di riscontri oggettivi, tanto in ordine ai movimenti di liquidità quanto alla pretesa idiosincrasia del ricorrente a servirsi del sistema bancario per i propri risparmi: le certificazioni mediche attestavano soltanto il saltuario consumo di cocaina, il tono deflesso dell’umore e le prescrizioni farmacologiche. Il percorso logico-giuridico dei giudici della cautela risulta, pertanto, congruamente illustrato in ordine al fumus commissi delicti.

La Corte ribadisce che il sequestro preventivo, non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., richiede l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato, senza limitarsi alla verifica astratta della qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa. Richiama in proposito Sez. V n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri; Sez. II n. 10231 del 08/11/2018, dep. 2019, Pollaccia; Sez. VI n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni.

Quanto al secondo profilo, l’omessa disamina di deduzioni difensive non integra in astratto il vizio di cui alla lett. d) dell’art. 606 cod. proc. pen., riferito ai soli mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione in dibattimento ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; in concreto, i giudici del merito cautelare hanno sottoposto l’intero quadro indiziario a uno scrutinio sereno e non superficiale, concludendo per la relazione di pertinenza tra i liquidi assoggettati a vincolo e le attività delittuose. Non sussiste, dunque, alcuna violazione di legge sotto forma di carenza o apparenza della motivazione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione, con richiamo a Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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