Omicidio colposo stradale: il parcheggio irregolare non interrompe il nesso causale (Cass. pen. Sez. IV n. 5007 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo da circolazione stradale, la condotta di chi lascia il proprio mezzo fermo per un tempo apprezzabile in un tratto curvilineo a visibilità ridotta, ostruendo una parte rilevante della corsia di marcia, integra concausa penalmente rilevante dell’evento mortale. Tale condotta non interrompe il nesso di causalità neppure quando la vittima proceda a velocità di gran lunga superiore al limite consentito, ove il giudice di merito accerti che, in assenza dell’ingombro, l’incidente non si sarebbe verificato. Ai fini della prescrizione, le circostanze aggravanti ad effetto speciale rilevano anche quando siano considerate soccombenti nel giudizio di bilanciamento, poiché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. incida sulla determinazione della pena massima.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 22 febbraio 2024, ha integralmente confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Ragusa, all’esito del dibattimento, aveva riconosciuto l’imputato responsabile di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, applicando le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, con pena sospesa condizionalmente e condanna al risarcimento dei danni in separato giudizio civile a favore delle parti civili.
I fatti risalgono al 14 dicembre 2014, quando lungo una strada provinciale extraurbana a doppio senso il conducente di un’autovettura, procedendo a velocità di circa 150 km/h a fronte di un limite di 50 km/h, all’uscita di una curva ha impattato con la fiancata destra contro un trattore che l’imputato aveva lasciato fermo, contromano, ostruendo quasi metà della corsia opposta. Nell’urto l’auto ha ruotato su sé stessa e ha colpito un veicolo proveniente dal senso opposto; il conducente è deceduto per le gravissime lesioni riportate. I giudici di merito hanno ritenuto la condotta dell’imputato concausativa dell’evento, insieme alla grave imprudenza della vittima.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha sostenuto, con il primo motivo, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 40, 43 e 589 cod. pen., assumendo che il nesso di causalità sarebbe stato interrotto dalla condotta della vittima, il cui comportamento alternativo lecito avrebbe scongiurato l’evento. La Corte respinge la censura: i principi richiamati dalla difesa restano astratti e non sono calati nel caso concreto.
La Suprema Corte rileva che i giudici di merito hanno già dato adeguata risposta alle questioni proposte, riconoscendo che la maggiore responsabilità è in capo alla vittima, ma anche che l’imputato aveva lasciato l’ingombrante mezzo fermo per un tempo apprezzabile, di almeno circa 14-15 minuti, in un punto scarsamente visibile, ingombrando ampia parte della corsia di marcia dell’auto. Su questa base hanno ritenuto, con motivazione non incongrua né illogica, che senza l’ingombro l’incidente non si sarebbe verificato.
La Corte conferma quindi la sussistenza della concausa penalmente rilevante in capo all’imputato e l’insussistenza dell’invocata interruzione del nesso eziologico, non essendo decisiva la condizione psicologica della vittima, indifferente al fine dell’accertamento causale.
Con il secondo motivo la difesa lamentava la mancata applicazione della prescrizione, assumendo che l’esito di equivalenza del bilanciamento avrebbe annullato l’aggravante del comma 2 dell’art. 589 cod. pen., riportando la pena massima a cinque anni. La Corte rammenta il principio, già affermato da Sez. IV n. 38618 del 2021 e confermato da Sez. I n. 36258 del 2020 e Sez. VI n. 50995 del 2019, secondo cui ai fini della prescrizione occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se soccombenti nel bilanciamento, perché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. incida sulla pena massima.
Il terzo motivo, sulla dosimetria della pena, è giudicato non chiaro: la pena è stata determinata, all’interno della forbice del comma 1 dell’art. 589 cod. pen. previgente, ritenuto in concreto più favorevole, in misura compresa tra il minimo e il medio. Risulta comunque tranciante il rilievo che l’appello non verteva in tema di trattamento sanzionatorio. La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna il ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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