Omicidio stradale: inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione probatoria (Cass. pen. Sez. IV n. 3720 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per omicidio stradale, sono inammissibili i motivi che, formalmente prospettando vizi di motivazione, sollecitano una rilettura del compendio probatorio e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione del fatto. Al giudice di legittimità è precluso sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, preferendo una ricostruzione più plausibile. La graduazione del concorso di colpa della persona offesa è apprezzamento di merito, per sua natura approssimativo, che non richiede un’articolata motivazione sulla percentuale applicata.
Il Fatto
La Corte di appello, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado limitatamente alla quantificazione della pena, condannava l’imputato alla pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale, per il reato di omicidio stradale aggravato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti alle contestate aggravanti. All’imputato era contestata la guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente, la velocità superiore al limite e l’attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso.
Il ricorrente censurava la sentenza di appello sotto tre profili: l’insussistenza del nesso di causalità rispetto all’evento morte e la valenza delle concause; la carenza motivazionale sull’aggravante del semaforo rosso e sulla dinamica; l’eccessività della pena e l’omessa giustificazione del giudizio di equivalenza e della pena base. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che tutti i profili aggrediti attengono all’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta di sottoporre alla Corte un nuovo giudizio di merito.
Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, preferiti a quelli del giudice del merito perché ritenuti più plausibili. Diversamente, la Corte si trasformerebbe nell’ennesimo giudice del fatto, mentre anche nel quadro della disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46 resta giudice della motivazione.
Non sono deducibili censure diverse dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali. Sono quindi inammissibili le doglianze che criticano la persuasività o la puntualità del ragionamento probatorio (Sez. VI n. 13809 del 2015, Rv. 262965). I primi due motivi, imperniati sulla rilettura delle prove, sono trattati congiuntamente.
Sul primo motivo la Corte rileva che la motivazione espone con linearità la dinamica dell’impatto e che non vi è vizio logico nel collegare l’amputazione e il decesso allo scontro, poiché la vittima non sarebbe stata sbalzata se non fosse stata prima investita. La causa determinante è l’eccesso di velocità dell’imputato, che gli ha impedito di arrestare il mezzo in tempo utile. Le doglianze sul concorso di colpa attengono al merito e sono inammissibili.
La Corte richiama il principio secondo cui la graduazione delle colpe concorrenti deve essere apprezzata con criteri di approssimazione e non richiede un’articolata motivazione sulla percentuale applicata (Sez. IV n. 32222 del 2009, Rv. 244431). In materia di circolazione stradale opera il principio opposto a quello di affidamento, che impone a ogni conducente di prevedere le imprudenze altrui (Sez. IV n. 7664 del 2018, Rv. 272223; Sez. IV n. 4923 del 2023, Rv. 284093). Sul trattamento sanzionatorio la motivazione, seppur sintetica, è sufficiente a giustificare l’equivalenza delle attenuanti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Nota della Redazione
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