Nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 8228 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello costituisce requisito essenziale per la regolare instaurazione del contraddittorio: l’omessa notifica all’imputato determina la nullità di tutti gli atti conseguenti e della sentenza di secondo grado, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità. Nel giudizio di rinvio, la corte di appello deve rilevare la prescrizione dei reati maturata dopo la pronuncia annullata, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., procedendo all’annullamento senza rinvio agli effetti penali ove non emerga alcuna causa di non punibilità.
Il Fatto
La ricorrente, già amministratrice di due società dichiarate fallite, era stata condannata in primo grado, in relazione a entrambe le procedure, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta impropria da operazioni dolose, omesso tempestivo deposito dei libri contabili e bancarotta semplice da aggravamento del dissesto, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. La corte di appello, in sede di rinvio dopo un primo annullamento per omessa citazione dell’imputata, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni dei reati, rideterminando la pena e confermando la condanna per i capi relativi alla bancarotta fraudolenta e impropria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che il decreto di citazione per il giudizio di appello non era stato notificato all’imputata, essendo rimasto infruttuoso il solo tentativo di notifica. Tale omissione, in quanto attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio, determina la nullità di tutti gli atti conseguenti e della sentenza impugnata. La fondatezza della censura processuale ha comportato l’assorbimento dei motivi relativi alla sussistenza dei reati, al trattamento sanzionatorio e alla non menzione della condanna.
Quanto al motivo concernente la prescrizione, la Corte ha rilevato che i reati di bancarotta relativi al fallimento della società “AVATAR”, per i quali il termine massimo di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi, era iniziato a decorrere dalla dichiarazione di fallimento del febbraio 2012, risultavano estinti solo dopo la sentenza di appello, tenuto conto della sospensione per complessivi 105 giorni. Il termine era infatti decorso il 22 novembre 2024, successivamente alla pronuncia del 18 settembre 2024.
In difetto dell’evidenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza è stata annullata senza rinvio, agli effetti penali, per i capi relativi al fallimento “AVATAR”, mentre per i residui capi è stata disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della corte di appello per il nuovo giudizio, anche in relazione agli effetti civili.
Nota della Redazione
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