Onere di allegazione e inapplicabilità della fiscalizzazione in zona vincolata (Cass. pen. n. 2932/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione penale, il condannato che invochi la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva è gravato di un onere di allegazione, dovendo prospettare e indicare specificamente al giudice i fatti sui quali la richiesta si basa; non spetta al giudice dell’esecuzione sopperire alle carenze dimostrative, né svolgere d’ufficio accertamenti tecnici sulla sanabilità delle opere o sul pregiudizio statico di opere legittime, se non in presenza di specifiche allegazioni. La sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 estingue i soli reati urbanistici, non quelli antisismici o paesaggistici; la procedura di fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è inapplicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, per le quali tutti gli interventi in difformità si considerano in variazione essenziale, e la demolizione non conosce alternative.
Il Fatto
Il condannato per reati edilizi, antisismici e paesaggistici, in sede esecutiva chiese la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione, deducendo la possibile pendenza di domande di condono o sanatoria e la necessità di accertamenti sulla stabilità statica del fabbricato, a causa del rischio di danni alla parte legittima. Il Giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza. Il condannato ricorse per cassazione, lamentando la mancata verifica della sanabilità dell’opera e dei rischi statici.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, in sede esecutiva, il condannato non è gravato di un onere probatorio, ma di un onere di allegazione, dovendo prospettare e indicare specificamente al giudice i fatti sui quali la richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. Tuttavia, ha precisato che il giudice dell’esecuzione non può sopperire alle carenze dimostrative della parte, né svolgere d’ufficio accertamenti tecnici in assenza di allegazioni specifiche. Il ricorrente aveva offerto argomenti del tutto generici, mentre il Giudice dell’esecuzione aveva già dato atto che l’indagine sul profilo del pregiudizio statico sarebbe stata curata da tecnico incaricato dal Pubblico ministero, organo preposto a curare l’esecuzione.
La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 estingue i soli reati contravvenzionali urbanistici, non quelli antisismici o paesaggistici. Nel caso di specie, la sentenza irrevocabile aveva accertato anche violazioni antisismiche e paesaggistiche, che persistono e impediscono la sanatoria, poiché il requisito della doppia conformità è escluso in caso di edificazioni eseguite in assenza di autorizzazione sismica o in area vincolata. La possibilità di rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma è espressamente esclusa dalla legge, salvo i casi di “abusi minori” ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, non ricorrenti nella specie. La Corte ha infine escluso l’applicabilità della fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, poiché, in zona vincolata, tutti gli interventi realizzati in difformità si considerano in variazione essenziale e la demolizione non conosce alternative.
Implicazioni Pratiche
- Onere di allegazione in sede esecutiva: il condannato che intenda ottenere la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione deve allegare in modo specifico e documentato i fatti che giustificano la richiesta (es. pendenza di domanda di condono, accertamento di rischi statici), non potendo limitarsi a generiche contestazioni; il giudice dell’esecuzione non è tenuto a svolgere d’ufficio accertamenti tecnici in assenza di tali allegazioni.
- Preclusione della sanatoria per violazioni antisismiche e paesaggistiche: la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non estingue i reati antisismici e paesaggistici; pertanto, in presenza di tali violazioni, il condannato non può ottenere la revoca dell’ordine di demolizione, neppure se presenta istanza di permesso di costruire in sanatoria, salvo che non dimostri l’intervenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e sismica, con la duplice conformità.
- Inapplicabilità della fiscalizzazione in zona vincolata: la procedura di fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (sostituzione della demolizione con sanzione pecuniaria) non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché tutti gli interventi in difformità si considerano in variazione essenziale; l’avvocato del condannato non può invocare tale alternativa in queste ipotesi, dovendo concentrare la difesa sulla eventuale dimostrazione della conformità urbanistica, antisismica e paesaggistica.
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