Ricorso generico e recidiva non contestata: inammissibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 4237 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga le stesse ragioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice del gravame, senza correlarsi alle argomentazioni della decisione impugnata: la mancanza di specificità dei motivi, che non assolvono la funzione di critica argomentata, integra la causa di inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il motivo che investe la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato quando il giudice di merito ne abbia verificato in concreto il rapporto con il fatto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., accertando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia influito come fattore criminogeno. Non è sindacabile in cassazione la spiegazione alternativa dei fatti già smentita dai giudici di merito sulla base degli elementi probatori acquisiti.
Il Fatto
La vicenda riguarda due imputati condannati per reati contro il patrimonio, tra cui la ricettazione, con sentenza della Corte d’appello di Lecce. Entrambi propongono ricorso per cassazione, contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e deducendo violazione di legge.
Uno dei ricorrenti censura anche la sussistenza della recidiva. La questione arriva davanti alla Corte suprema perché i motivi vengono ritenuti privi di specificità e, per uno di essi, manifestamente infondati.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla verifica della specificità dei motivi. Quanto al primo ricorrente, il motivo che contesta la motivazione della dichiarazione di responsabilità è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità, da cui deriva l’inammissibilità a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Analogo esito per il primo motivo del secondo ricorrente, giudicato indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi. Tali motivi devono ritenersi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Nel merito, la Corte richiama il principio di diritto applicato dal giudice di appello: risponde di ricettazione e non di furto l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso medesimo (richiamata Cass., sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016). La versione difensiva, secondo cui il ricorrente sarebbe stato autore del furto, è stata motivatamente disattesa perché muove da un presupposto di fatto smentito dai giudici di merito, che hanno escluso la partecipazione di entrambi gli imputati al reato presupposto.
Il secondo motivo del ricorrente, che contesta la sussistenza della recidiva, è dichiarato manifestamente infondato: il giudice di merito ha esaminato in concreto, in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e avesse influito come fattore criminogeno sulla commissione del reato. I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.