Onere di contestazione e prova del credito professionale nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 4159 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, opera soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, trovando fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova. Nei giudizi di accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, dell’effettivo espletamento e dell’entità delle prestazioni svolte. Le fatture emesse dal creditore costituiscono documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte e non sono idonee a provare l’ammontare del credito. La parte che impugni in cassazione la liquidazione delle spese deve specificare analiticamente le voci e gli importi sui quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore.
Il Fatto
Il ricorrente, professionista, chiede l’ammissione al passivo del fallimento di una società per il credito vantato a titolo di compenso per prestazioni svolte dal 2009 al 2012, quando la società era ancora in bonis, con il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. Il giudice delegato nega l’insinuazione ritenendo i crediti in parte prescritti e comunque smentiti dalla documentazione, oltre che incongruamente calcolati senza indicazione dei criteri di liquidazione.
Il Tribunale di Ancona respinge l’opposizione: esclude la prescrizione, ma ritiene il credito indimostrato nel quantum, valorizzando la fattura a saldo di 25.000,00 euro e il carteggio con la società. Il professionista propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, per omesso esame di fatto decisivo, è inammissibile. Il Tribunale ha accertato che il credito è rimasto indimostrato sia nell’an sia nel quantum, e il ricorrente non oppone alcun fatto decisivo pretermesso. Quanto alla fattura a saldo, egli non indica alcun fatto storico utile a evidenziarne la parziale simulazione quantitativa, limitandosi ad adombrare una finalità conciliativa in termini ellittici.
La giurisprudenza richiamata in ricorso riguarda l’ipotesi opposta: quella in cui la fattura è invocata per provare an e quantum della pretesa, non già per escluderne la rilevanza ai fini di un quantum maggiore. Richiamando Cass. n. 33575/21, la Corte ribadisce che le fatture emesse dal creditore sono documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte e non costituiscono idonee prove dell’ammontare del credito.
Il secondo motivo introduce il profilo centrale. Il ricorrente invoca il principio di non contestazione, facendo leva sulla condotta extraprocessuale del difensore della fallita, che non avrebbe contestato le missive sui singoli incarichi e compensi. La Corte, richiamando Cass. n. 2174/21, respinge la censura: l’onere di contestazione opera solo per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale.
Il terzo motivo è respinto. Nei giudizi di accertamento del credito professionale incombe sul professionista la prova del conferimento dell’incarico, dell’effettivo espletamento e dell’entità delle prestazioni (Cass. n. 21522/19). Incombeva quindi al ricorrente, e non al fallimento, provare quali attività avesse svolto personalmente e quali tramite la società a lui riconducibile.
Il quarto motivo è inammissibile per genericità. Secondo Cass. n. 30716/17 e n. 18584/21, chi impugna la liquidazione di spese, diritti e onorari deve specificare analiticamente le voci e gli importi contestati. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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