Inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il MEF (Cass. civ. Sez. V n. 18600 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze è inammissibile per radicale inesistenza dell’atto impugnatorio, poiché a seguito del trasferimento alle Agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze già facenti capo al Ministero, l’unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca il vizio motivazionale deve rispettare il paradigma dell’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non essendo più configurabile la deduzione di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Nel processo tributario, la parte che voglia beneficiare di una agevolazione è tenuta a conservare la documentazione anche oltre il decennio, poiché l’onere di conservazione delle scritture contabili ex art. 2220 cod. civ. si distingue dall’onere della prova in giudizio ex art. 2697 cod. civ..
Il Fatto
Un contribuente impugnava il ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate e la conseguente cartella di pagamento, relativi alla dichiarazione modello Unico 2009 per il periodo d’imposta 2008, deducendo il difetto dei requisiti per la detrazione degli interessi passivi e dell’agevolazione per l’abitazione principale. Sia la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con la sentenza n. 2108/12/2014, sia la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 4831/50/2015, rigettavano le doglianze del ricorrente.
Avverso la pronuncia d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria. L’agente della riscossione e il Ministero non svolgevano difese; l’Agenzia delle Entrate si costituiva tardivamente ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva. La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, a seguito del trasferimento alle Agenzie fiscali di tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già facenti capo al Ministero, dal 1° gennaio 2001 l’unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate. Ne deriva che il ricorso notificato al Ministero è affetto da radicale inesistenza dell’atto impugnatorio, sia che il Ministero abbia partecipato al giudizio di merito, sia, a fortiori, quando non vi abbia partecipato.
Nel merito, i tre motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili per plurime e concorrenti ragioni. Anzitutto, la Corte rileva che rispetto al prospettato vizio motivazionale trova applicazione la regola del doppio conforme, avendo entrambi i gradi di merito rigettato la prospettazione del contribuente. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base dei due giudizi fossero tra loro diverse.
In secondo luogo, la Corte osserva che la formulazione delle censure non tiene conto del quadro normativo vigente. L’art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che contempla ora l’omesso esame circa un fatto decisivo e non più l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Nel testo applicabile alla fattispecie, la novella non consente più la deduzione del vizio motivazionale nella forma prospettata dal ricorrente, che pertanto è inammissibile.
Quanto alle violazioni di legge, la Corte rileva che le censure di error in iudicando e di vizio logico di motivazione sono commiste e come tali inammissibili. La doglianza relativa all’abitazione principale non è stata esclusa dalla Commissione Tributaria Regionale, mentre la questione della prescrizione, dedotta nel secondo motivo, è nuova perché non risultante dal testo della sentenza impugnata.
Infine, la Corte riafferma il principio secondo cui la parte che voglia beneficiare di una agevolazione fiscale deve conservare la documentazione anche oltre il decennio. L’onere di conservazione della documentazione ex art. 2220 cod. civ. è distinto dall’onere della prova in giudizio, che segue le regole generali dell’art. 2697 cod. civ.. Il ricorso è pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese di lite per l’assenza di effettive difese svolte dalle parti intimate.
Nota della Redazione
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