Onere motivazionale dell’avviso e presunzione da indagini bancarie (Cass. civ. Sez. V n. 8240 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, poiché la nullità consegue solo alle irregolarità espressamente sanzionate dalla legge o da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto, e l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni, ma non di esplicitarne la valutazione nell’atto impositivo. Nei controlli bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario, che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici e può essere superata dal contribuente solo con una prova analitica, operazione per operazione. La mancanza di motivazione rilevante ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. si configura solo in caso di motivazione assente, apparente o perplessa, non nel semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate recuperava a imposizione maggiori Irpef, Irap e Iva per l’anno di imposta 2009. Il contribuente proponeva istanza di accertamento con adesione, conclusasi negativamente, e quindi ricorso.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso. Avverso tale decisione proponevano appello tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente e, una volta riunite le impugnazioni, la CTR accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, rigettando il gravame del contribuente. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi, incentrati sull’inammissibilità dell’appello erariale, sull’onere motivazionale dell’Ufficio e sul difetto di motivazione della sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello erariale, spedito a mezzo posta e privo, ad avviso del ricorrente, della ricevuta di spedizione. Il motivo è dichiarato inammissibile e infondato: l’Avvocatura dello Stato ha riprodotto nel controricorso la relata di notifica e il documento mostra che l’atto è stato notificato a mezzo messo notificatore, ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, e non a mezzo del servizio postale. Il ricorso manca, dunque, della specifica descrizione del fatto processuale.
Con il secondo motivo il contribuente invocava la violazione dell’art. 12 della l. n. 212 del 2000, sostenendo l’insufficienza della motivazione dell’avviso sulle osservazioni svolte. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui è valido l’avviso che non menziona le osservazioni del contribuente: l’Amministrazione deve valutarle, ma non ha l’obbligo di esplicitare tale valutazione nell’atto, poiché la nullità è prevista solo per le irregolarità espressamente sanzionate o lesive di specifiche garanzie. Nel caso concreto la CTR ha esaminato la motivazione dell’avviso e, con accertamento in fatto insuscettibile di riesame, l’ha ritenuta sufficiente anche rispetto alle osservazioni di parte.
Con il terzo motivo il contribuente eccepiva la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per omessa motivazione sulle giustificazioni relative ai versamenti contestati. La Corte ricorda che la mancanza di motivazione si configura solo in presenza di motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Quanto agli accertamenti bancari, la Corte ribadisce che gli artt. 32 e 51 citati prevedono una presunzione legale che non richiede i requisiti della prova presuntiva comune e può essere superata dal contribuente solo con prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento. Nel caso di specie la CTR ha esaminato operazione per operazione tutte le giustificazioni, con motivazione concreta, cui il ricorrente non si è confrontato. Il ricorso è respinto e il contribuente è condannato alle spese di lite.
Nota della Redazione
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