Ripartizione degli oneri probatori nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 15155 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il soggetto che propone l’impugnazione senza essere stato parte nel giudizio di merito deve allegare la propria legittimatio ad causam e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella posizione del proprio dante causa, anche in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; la mancanza di tale legittimazione è rilevabile d’ufficio. In materia di detrazione dell’Iva per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario dell’inserimento dell’operazione in un’evasione d’imposta. Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare la propria buona fede, ossia di aver agito con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui gravava.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato una somma a titolo di Iva per l’anno d’imposta 2014, ritenuta indebitamente detratta su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la consapevolezza della società circa l’evasione. La Commissione tributaria regionale della Campania, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, evidenziando elementi dimostrativi sia della fittizietà dei fornitori sia della consapevolezza della destinataria.
Avverso tale sentenza, la società e il socio accomandatario proponevano ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di detrazione Iva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto anche dal socio accomandatario, soggetto che non era stato parte nel giudizio d’appello. Richiamando il principio per cui chi propone ricorso per cassazione senza essere stato parte nel giudizio di merito deve dedurre e provare la propria legittimazione, anche ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del socio, rilevabile d’ufficio.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata, ritenendola completa, logica e comprensibile. La CTR aveva infatti indicato puntualmente gli elementi indiziari da cui desumere la fittizietà dei fornitori, quali l’assenza di struttura organizzativa, sede, merci e dipendenti delle società fornitrici, e la consapevolezza della contribuente, emersa anche dalle dichiarazioni del legale rappresentante. Ha inoltre correttamente valutato l’insufficienza della prova della regolarità contabile a escludere il coinvolgimento nella frode.
La doglianza dei ricorrenti, volta a contrapporre la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, è stata giudicata inammissibile, in quanto sollecitante un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie non consentito in sede di legittimità.
Il secondo motivo, concernente la dedotta violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui, contestata la natura fittizia del fornitore, l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario delle fatture, mentre il contribuente deve dimostrare di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Nel caso di specie, la CTR si era correttamente attenuta a tali principi, senza alcuna inversione dell’onere probatorio.
La Corte ha infine ritenuto inutilizzabili le pronunce richiamate dai ricorrenti, rese in analoghi contenziosi tra le stesse parti per diversi periodi d’imposta, evidenziando come le stesse fossero basate su un diverso apprezzamento del fatto da parte del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e alle sanzioni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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