Inammissibile il quesito sulla deroga all’esclusività del pubblico impiego (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 173 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è inammissibile sotto il profilo oggettivo quando il quesito non sollecita l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica, ma attiene esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro e alle deroghe al regime di esclusività del pubblico impiego. Non rientra nella nozione di contabilità pubblica la questione che, una volta risolto il presupposto fattuale prospettato dall’ente, assume un marcato risvolto lavoristico, devoluto ad altra giurisdizione, ovvero involge profili di responsabilità amministrativa demandati al giudice contabile in sede giurisdizionale. L’interesse pubblico al contenimento della spesa di personale, pur rilevante, non basta a fondare l’ammissibilità del quesito quando sull’applicazione della norma potrebbe decidere un diverso giudice. Il parere è quindi dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune, in dissesto dal 2022, ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguarda la legittimità di autorizzare, in forza dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, un dipendente comunale a tempo pieno a prestare la propria attività a favore di un ente pubblico non economico istituito con art. 48, comma quattro, della legge regionale Lombardia n. 6/2012.
Il Comune rappresenta che le funzioni svolte dal nuovo ente sono identiche a quelle del consorzio soppresso. La Sezione è chiamata a verificare, in via preliminare, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del quesito.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama i consolidati principi giuscontabili sul rilascio del parere: la richiesta deve provenire dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, deve rientrare nella materia della contabilità pubblica, deve avere carattere generale e astratto e non deve interferire con altre funzioni intestate alla Corte o ad altri organi giurisdizionali. Sul piano soggettivo l’istanza è ammissibile, essendo sottoscritta dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 53 del d.lgs. n. 267/2000.
Sul piano oggettivo, invece, il quesito si palesa inammissibile. Esso concerne il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di un dipendente e l’esame delle deroghe al regime di esclusività, materia estranea alla funzione consultiva della Sezione. Per rientrare nella contabilità pubblica la questione deve riguardare norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali.
La Sezione ribadisce che l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, ma alle specifiche questioni che, in tali materie, sorgono in relazione all’interpretazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa. Quando la richiesta non sollecita l’interpretazione di tali norme, si è oltre i limiti oggettivi di competenza. Il quesito non pone, quindi, problematiche ermeneutiche afferenti ai limiti e ai divieti di contenimento, ma attiene alla possibilità che un dipendente svolga prestazioni in favore di un ex consorzio soppresso e trasformato in autorità di bacino.
Su questioni similari la Sezione richiama la propria deliberazione n. 57/2024/PAR, che ravvisa motivo di inammissibilità nella carenza, nell’istanza, di alcuna norma di contabilità pubblica da interpretare nella sua portata semantica o applicativa. Il quesito, lungi dal rivestire i caratteri della generalità e dell’astrattezza, appare orientato a ottenere un avallo preventivo sul caso concreto, incompatibile con la posizione di indipendenza della magistratura contabile.
Risolto il tema dell’equiparabilità dei modelli organizzativi, la problematica assumerebbe un marcato risvolto lavoristico, devoluto ad altra giurisdizione, ovvero involgerebbe questioni di responsabilità amministrativa quanto all’autorizzazione di attività lavorativa esterna ex art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, con competenza del giudice contabile in sede giurisdizionale. La Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2023/QMIG ha chiarito che l’interesse al contenimento della spesa di personale non giustifica l’ammissibilità del quesito quando sull’applicazione di una norma potrebbe decidere un diverso giudice. La Sezione dichiara pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta pervenuta.
Nota della Redazione
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