Doppia condanna per lo stesso periodo di omesso mantenimento: il giudice dell’esecuzione deve scalare la pena (Cass. pen. Sez. I n. 12737 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, il giudice dell’esecuzione deve ordinare l’esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave, provvedendo ad una revoca parziale di quest’ultimo qualora, insieme al fatto più volte giudicato, esso riguardi condotte ulteriori, dovendosi in questa ipotesi detrarre dalla pena irrogata per il fatto giudicato più volte quella necessaria per eliminare l’effetto della violazione del divieto di secondo giudizio. (Fattispecie relativa a duplice condanna per il delitto di cui all’art. 570 cod. pen., per condotte parzialmente sovrapponibili sotto il profilo temporale). (Rv. 289800-01)
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto alla Corte d’appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, la revoca ex art. 669 cod. proc. pen., per violazione del principio del ne bis in idem, di una sentenza del Tribunale di Messina, passata in giudicato nel 2018, che lo aveva condannato a sei mesi di reclusione e 600 euro di multa per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570, primo e secondo comma, cod. pen.), contestato dal luglio 2013 «con condotta permanente sino all’attualità». Per lo stesso reato, contestato dall’aprile 2014 fino al maggio 2019, il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva poi emesso un decreto penale di condanna a pena pecuniaria, divenuto esecutivo nel 2020.
La Corte d’appello ha rigettato l’istanza escludendo l’identità del fatto: gli ambiti temporali coincidevano solo in parte e l’oggetto della violazione era diverso, perché la sentenza riguardava l’omesso mantenimento del figlio minore in generale, mentre il decreto penale l’inottemperanza all’obbligo di versare mensilmente 500 euro stabilito dal giudice civile. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, e chiedendo l’esecuzione della condanna meno grave con revoca della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha accolto il ricorso. L’ordinanza impugnata escludeva il bis in idem pur dando atto che, trattandosi di reati permanenti, le condotte si sovrapponevano nel periodo compreso tra l’aprile 2014, termine iniziale della contestazione del decreto penale, e il 22 marzo 2016, data della sentenza del Tribunale che aveva «chiuso» la contestazione aperta di quel procedimento. A fronte di questa evidenza, l’argomento fondato sulla diversa formulazione letterale delle imputazioni è stato ritenuto meramente assertivo: in entrambi i provvedimenti definitivi la responsabilità si fondava sulla sottrazione agli obblighi assistenziali verso il figlio minore per omessa somministrazione dei contributi economici necessari. La differenza testuale delle imputazioni non impedisce quindi di riconoscere un bis in idem parziale.
La duplice condanna per lo stesso periodo della medesima condotta comporta un cumulo sanzionatorio contrario all’art. 649 cod. proc. pen. Ne consegue la necessità di rivedere la determinazione della pena più grave, detraendo la quota corrispondente al periodo interessato dalla revoca parziale. La Corte ha richiamato il principio già espresso in tema di fatti associativi giudicati più volte per la stessa frazione temporale (Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016, Rv. 267278-01): il giudice dell’esecuzione deve ordinare l’esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave; se la sentenza con la pena maggiore riguarda anche altri fatti concorrenti, la revoca è parziale e si procede, con un’operazione matematica, a detrarre dalla pena la quota necessaria a eliminare l’effetto della violazione del divieto di secondo giudizio.
La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Messina, che dovrà applicare il principio indicato e ricalcolare la pena eseguibile tenendo conto della frazione temporale già giudicata con il decreto penale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.