Compimento dell’opera e dies a quo della responsabilità ex art 1669 cc (Cass. civ. Sez. II n. 11906 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della proponibilità dell’azione risarcitoria ex art. 1669 c.c., in caso di rovina o gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo, il termine decennale decorre dal “compimento” dei lavori o dell’opera dalla cui rovina o dal cui grave difetto sorge la responsabilità dell’appaltatore, e non necessariamente dall’ultimazione dell’opera oggetto del contratto di appalto. Il grave difetto deve però presentarsi evidente entro il decennio. Ne segue che, ove il vizio si manifesti con evidenza dopo oltre dieci anni dal compimento, la responsabilità è esclusa, non valendo a sorreggere una diversa conclusione la massima estratta da una sentenza della Corte.
Il Fatto
Nel 2004 il committente conviene in giudizio l’appaltatore per il risarcimento dei danni da vizi dell’opera eseguita nel 1987: costruzione di un edificio a tre piani, con realizzazione dei pilastri e del solaio e mancata ultimazione dei restanti lavori. A oltre dieci anni di distanza, alla fine del 2002, si rinvengono lesioni sulle travi di fondazione; una consulenza tecnica accerta che l’impiego di una quantità inadeguata di cemento ha comportato una resistenza alla compressione inferiore al necessario, causando le lesioni.
Il committente chiede la condanna al pagamento del costo di consolidamento, inizialmente pari a circa € 16.494 e poi aumentato a € 56.462 per l’aggravarsi delle conseguenze dei vizi. L’appaltatore eccepisce la prescrizione annuale ex art. 2226 c.c. e, in subordine, quella biennale ex art. 1667, terzo comma, cod. civ. In primo grado la domanda è rigettata per la prescrizione annuale ex art. 1669 c.c.; in appello la pronuncia è riformata, con condanna dell’appaltatore al pagamento di circa € 16.494. L’appaltatore ricorre per cassazione con due motivi; il committente resiste con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale censura la violazione dell’art. 1669 c.c. per non avere la Corte di appello accertato il decorso del termine decennale. L’appaltatore sostiene che i lavori di sua competenza si sono completati nel 1988 e che il grave difetto si è manifestato solo nel 2002, quando sono state rinvenute le lesioni sulle travi di fondazione.
La Corte ricostruisce la disciplina: l’art. 1669, primo comma, cod. civ. prevede, con decorrenza dal “compimento”, una durata decennale del rapporto di responsabilità dell’appaltatore per il caso in cui l’opera, per vizio del suolo o difetto della costruzione, rovini in tutto o in parte, presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti, purché la denunzia sia fatta entro un anno dalla scoperta. Il secondo comma completa la disciplina, prevedendo la prescrizione del diritto del committente entro un anno dalla denunzia.
Il nodo è la nozione di compimento. La sentenza impugnata, richiamando Cass. 28233/2017, afferma che in caso di immobili destinati a lunga durata la circostanza che l’opera non sia stata ultimata è irrilevante, dovendosi far riferimento in via esclusiva all’art. 1669 c.c. e non alle regole sulla risoluzione per inadempimento. Il passaggio è condivisibile: la neutralizzazione delle regole generali sulla risoluzione rende logicamente irrilevante l’ultimazione dell’opera.
Tuttavia, osserva la Corte, l’art. 1669 c.c. contempla pur sempre il “compimento” fra gli elementi della propria fattispecie. La parola, priva di complemento di specificazione, va concretizzata in relazione ai lavori o all’opera dalla cui rovina o dal cui grave difetto sorge la responsabilità, indipendentemente dalla coincidenza con l’obbligazione oggetto del contratto di appalto. Una simile lettura non è contraddittoria, ma conferma il carattere speciale dell’art. 1669 c.c. e risponde all’esigenza di fissare con certezza il dies a quo, sottraendolo alla dialettica sul contenuto dell’obbligazione assunta dall’appaltatore. Il decennio opera come termine di sbarramento finale, insensibile a cause di sospensione o interruzione.
La Corte corregge poi l’argomento della Corte territoriale, che aveva tratto dalla massima di Cass. 5920/1993, confermata da Cass. 13707/2023, la conclusione che il termine non fosse compiuto. La massima, rilevante sul piano euristico, non esprime il diritto: l’interpretazione giurisprudenziale vive nel testo integrale delle sentenze, non nel testo delle massime. Letta nel suo contesto, la massima significa che entro il decennio devono verificarsi le condizioni di fatto che rendono evidente il pericolo di rovina o i gravi difetti. Nel caso concreto il grave difetto si è presentato evidente a quasi quindici anni dal compimento: il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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