Valore normale rimanenze e ammortamento utensili: limiti alla deducibilità fiscale (Cass. civ., Sez. 5, n. 13483/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione delle rimanenze di magazzino, il “valore normale” di cui all’art. 92, comma 5, TUIR, da confrontare con il valore determinato con il metodo LIFO a scatti annuali, va individuato ai sensi dell’art. 9, comma 3, TUIR, facendo riferimento al prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel mercato di riferimento del contribuente. La prova di un valore normale inferiore, che giustifichi lo scostamento dal metodo LIFO, grava sul contribuente. Una volta optato per l’ammortamento pluriennale degli utensili, il contribuente è vincolato all’applicazione dei coefficienti di ammortamento previsti dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 102, comma 2, TUIR, non potendo dedurre quote in misura arbitraria o superiore a quella consentita, salva la prova dell’effettiva distruzione o inutilizzabilità del bene, che giustifichi la deduzione integrale del costo residuo. In tema di IRAP, gli sconti condizionati al pagamento della merce entro un determinato termine hanno natura finanziaria e non commerciale, con la conseguenza che non sono deducibili dalla base imponibile ai fini IRAP, in quanto non costituiscono una rettifica dei ricavi ma un costo finanziario.
Il Fatto
La società S.A.B.A. Bulloneria & Affini s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione, per l’anno 2008, la svalutazione delle rimanenze di prodotti finiti (Euro 567.889,81), quote di ammortamento di utensili per lo stampaggio superiori al coefficiente ministeriale, e sconti cassa (Euro 245.192,73) dedotti ai fini IRAP. La CTP di Milano e la CTR della Lombardia, in riforma, accoglievano il ricorso della società. La CTR aveva ritenuto legittima la valutazione delle rimanenze basata sul prezzo di importazione di beni di produzione cinese; aveva considerato legittima la deduzione di ammortamenti nella misura del 65% del costo degli utensili; e aveva qualificato gli sconti come di natura commerciale, deducibili ai fini IRAP. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso. Sul primo motivo, ha chiarito che il “valore normale” delle rimanenze, ai fini dell’art. 92, comma 5, TUIR, va determinato secondo i criteri dell’art. 9, comma 3, TUIR, facendo riferimento al prezzo mediamente praticato per beni similari in condizioni di libera concorrenza nel mercato di riferimento, e non già al prezzo all’importazione da un mercato estero (cinese) non dimostrato come mercato di riferimento della società. La prova di un valore normale inferiore, che giustifichi lo scostamento dal metodo LIFO, grava sul contribuente (Cass. n. 19647/2022).
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio per cui, una volta scelta la via dell’ammortamento pluriennale, il contribuente è vincolato all’applicazione dei coefficienti di ammortamento previsti dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 102, comma 2, TUIR. L’arbitraria deduzione in misura calcolata dalla società (65% del costo) era illegittima, non essendo stata dimostrata la distruzione o l’inutilizzabilità dei beni che giustificasse la deduzione integrale del costo residuo.
Sul terzo motivo, la Corte ha affermato che, ai fini della deducibilità dalla base imponibile IRAP, gli sconti sono di tipo “commerciale” solo se incondizionati, e non se dipendono dalla tempistica o dalle modalità del pagamento. Nel caso di specie, essendo condizionati al pagamento entro trenta giorni, avevano natura finanziaria e non erano deducibili (Cass. n. 18380/2021 e n. 400/2013). Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CGT della Lombardia per il nuovo esame.
Implicazioni Pratiche
- Prova del valore normale delle rimanenze: l’avvocato del contribuente che intenda discostarsi dal metodo LIFO per la valutazione delle rimanenze deve provare, con elementi concreti e documentali, che il valore di mercato dei beni nel mercato di riferimento sia inferiore al valore LIFO, facendo riferimento ai prezzi praticati in condizioni di libera concorrenza sul mercato nazionale o su quello effettivamente rilevante per l’impresa; la mera allegazione di prezzi di importazione da mercati esteri non è sufficiente, se non si dimostra che quel mercato è il riferimento per il contribuente.
- Vincolatività dei coefficienti di ammortamento: per il difensore del contribuente, la scelta dell’ammortamento pluriennale vincola all’applicazione dei coefficienti ministeriali; la deduzione di quote superiori è illegittima, salvo che il contribuente provi l’avvenuta distruzione o la perdita di utilità del bene, che giustifichi la deduzione integrale del costo residuo; la mera allegazione di “facile deperibilità” non è sufficiente senza la relativa prova documentale.
- Deducibilità degli sconti ai fini IRAP: l’avvocato del contribuente che intenda dedurre sconti dalla base imponibile IRAP deve verificare che gli sconti siano incondizionati, cioè legati alla quantità o alla qualità della merce, e non al pagamento anticipato o tempestivo; gli sconti condizionati alla tempistica del pagamento hanno natura finanziaria e non sono deducibili ai fini IRAP, anche se sono indicati come “sconti cassa” in fattura.
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Nota della Redazione
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