Proposta di definizione non contestata in quaranta giorni: ricorso rinunciato e giudizio estinto (Cass. civ. Sez. II n. 22560/2026)
Principi di diritto (Massima)
Comunicata alle parti la proposta di definizione accelerata del giudizio, il decorso di quaranta giorni senza che la parte ricorrente chieda la decisione del ricorso produce, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., l’effetto legale della rinuncia. L’inerzia non è valutata nel merito: la norma le attribuisce direttamente un valore dispositivo. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., adottata con decreto del consigliere delegato. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta quando la parte intimata non ha svolto difese.
Il Fatto
Il procedimento nasce da un ricorso per cassazione proposto da una persona fisica, assistita da due difensori, nei confronti di un’amministrazione statale periferica, rimasta intimata. Il ricorso è stato iscritto al ruolo generale dell’anno 2026.
Nel corso del procedimento è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., regolarmente comunicata alle parti. Da quella comunicazione è decorso il termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva in alcuna fase. Su questo quadro il consigliere delegato ha provveduto con decreto, dichiarando l’estinzione del giudizio di cassazione e mandando alla cancelleria di comunicare il provvedimento alle parti costituite. Il testo non riporta né il provvedimento impugnato né la materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La motivazione è interamente costruita su una sequenza di presupposti formali verificati d’ufficio, senza alcun esame del merito del ricorso né della fondatezza della proposta di definizione.
Il primo passaggio è l’accertamento della regolare comunicazione della proposta alle parti. È il presupposto che attiva il meccanismo: il termine non decorre dalla formulazione della proposta ma dalla sua comunicazione. Il secondo passaggio è la verifica del decorso di quaranta giorni senza istanza di decisione della parte ricorrente. Il decreto non attribuisce rilievo alle ragioni dell’inerzia, non ne indaga il carattere volontario e non compie alcuna valutazione di adesione alla proposta: si limita a constatare il fatto oggettivo del silenzio nel termine.
Il terzo passaggio è la qualificazione giuridica di quel silenzio. La Corte non ricostruisce una volontà abdicativa: applica l’effetto che l’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. ricollega direttamente alla condotta omissiva, per cui il ricorso deve intendersi rinunciato. La rinuncia non è dichiarata dalla parte, è imputata dalla legge. Da qui l’esito processuale obbligato: la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c., che disciplina l’estinzione conseguente a rinuncia.
Il quarto passaggio riguarda le spese. Il decreto esclude ogni statuizione sul punto per una ragione puntuale e non discrezionale: la parte intimata non ha svolto difese. Non essendovi attività difensiva, non vi è costo processuale da rifondere e la soccombenza virtuale non ha oggetto su cui operare. La forma adottata è coerente con la natura dell’accertamento: non una decisione collegiale, ma un decreto monocratico del consigliere delegato, che chiude il procedimento e dispone la comunicazione alle parti costituite.
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Nota della Redazione
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