Onere della prova della cessione intracomunitaria a carico del cedente (Cass. civ. Sez. V n. 34296 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti la non imponibilità di una cessione intracomunitaria, grava sul cedente l’onere di provare l’effettività del trasporto della merce nel territorio dello Stato membro in cui risiede il cessionario, secondo il principio generale per cui i presupposti di fatto che legittimano la deroga al regime ordinario di imposizione sono provati da chi invoca la deroga. L’art. 41, comma 1, lettera a), del d.l. n. 331 del 1993, in conformità all’art. 138 della direttiva 2006/112/CE, subordina l’esenzione alla trasmissione della disponibilità del bene, alla spedizione o trasporto in altro Stato membro e all’uscita fisica del bene dal territorio di cessione. Non è pertanto l’Ufficio a dover dimostrare il mancato versamento dell’imposta da parte del vettore.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’ufficio contestava l’irregolare emissione di fattura per operazioni imponibili relative a cessioni intracomunitarie di pneumatici, prive della lettera di vettura internazionale e dei riferimenti alle fatture originarie, ritenute effettuate sul territorio nazionale. Una delle operazioni era documentata da una fattura successivamente stornata, con riemissione nei confronti della società di trasporti cui era stata affidata la spedizione, in seguito al furto del carico avvenuto in Italia. Ne derivavano maggiori importi per Ires, Irap e IVA, oltre a interessi e sanzioni.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. La CTR accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente al rilievo IVA, ritenendo che l’Ufficio non avesse provato il mancato versamento dell’imposta gravante sul vettore, e confermava nel resto. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente, sono accolti. La Corte muove dalla qualificazione dell’operazione: poiché dagli atti non risulta che la riemissione della fattura verso il vettore sia stata originata dal risarcimento del danno per il furto, deve ritenersi che essa abbia ad oggetto una cessione di beni.
La sentenza di appello aveva ritenuto che la cessione si fosse perfezionata nei confronti del vettore, su cui gravava responsabilità e rischio del trasporto, e che l’Ufficio non avesse dimostrato il mancato versamento dell’IVA da questi dovuta. Tale attribuzione dell’onere della prova in capo all’Amministrazione costituisce errore di diritto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando si contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci ritenute fittiziamente esportate, grava sul cedente l’onere di provare l’effettività del trasporto (Cass. n. 29498/2020).
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 138 della direttiva 2006/112/CE e l’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993 prevedono la non imponibilitа delle cessioni spedite o trasportate in altro Stato membro, con tassazione nel Paese di destinazione. L’esenzione richiede tre condizioni: trasmissione del potere di disporre del bene, prova della spedizione o trasporto, uscita fisica del bene dal territorio di cessione (CGUE Teleos, Mecsek-Gabona, Traum).
Il diritto unionale non indica le prove necessarie, rinviando agli ordinamenti nazionali e alla prassi. La Corte richiama le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate in materia di documenti di trasporto e mezzi di prova alternativi, e la recente CGUE 13 novembre 2025, causa C-639/24, secondo cui l’esenzione non può essere negata per il solo mancato possesso delle prove tipiche del regolamento n. 282/2011, dovendo l’autorità valutare ogni elemento prodotto.
Resta fermo che l’onere di provare lo scambio intracomunitario grava sul contribuente, anche in caso di inosservanza degli obblighi formali Intrastat (Cass. n. 3565/2023; Cass. n. 24005/2024). La sentenza di merito ha quindi errato sia nell’individuare nel vettore il debitore d’imposta, sia nel ritenere onerato l’Ufficio della prova del mancato versamento. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio al giudice di merito in diversa composizione.
Nota della Redazione
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