Iscrizione a ruolo del coobbligato solidale IVA non è atto impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 34295 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di solidarietà IVA ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972, la comunicazione dell’esito del controllo recante “iscrizione a ruolo – soggetto obbligato in solido”, con cui l’Amministrazione informa il cessionario della sua iscrizione a ruolo per gli importi non versati dal cedente, non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Essa ha natura meramente informativa e non concreta un atto amministrativo di natura provvedimentale, capace di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente. Né costituisce la prima comunicazione di un atto tributario provvedimentale, allorché il precedente invito ad adempiere sia stato formalmente comunicato all’obbligato solidale. Resta ferma la facoltà di impugnare tale invito, atto autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Una società, esercente commercio all’ingrosso di apparecchi telefonici, riceveva dall’Agenzia delle entrate una comunicazione con cui l’Ufficio preannunciava l’iscrizione a ruolo della stessa, quale obbligata in solido, per l’IVA non versata dalla propria fornitrice, relativa ad acquisti effettuati a prezzi inferiori al valore di mercato. La comunicazione faceva seguito a un precedente invito ad adempiere, rimasto inevaso, e alla mancata presentazione di giustificazioni idonee a dimostrare che il prezzo inferiore non era connesso all’omesso versamento dell’imposta.
La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso per incompetenza territoriale dell’Ufficio. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo competente la Direzione provinciale adita e infondata l’eccezione sull’omessa prova del regime di solidarietà. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la questione, eccepita nel controricorso e rilevabile d’ufficio, dell’autonoma impugnabilità della nota. Richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudicato implicito non preclude la rilevabilità d’ufficio delle questioni pregiudiziali o preliminari di rito non decise esplicitamente, poiché tra queste e il merito sussiste una mera presupposizione logico-giuridica.
Nella specie, la Commissione provinciale aveva deciso solo sull’incompetenza territoriale, senza statuire sull’ammissibilità dell’impugnazione. Non essendosi formato un giudicato esplicito sul punto, la questione resta proponibile, anche per la prima volta in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ricostruisce la nozione di atto impugnabile. L’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non è un numero chiuso: è integrato dagli atti di natura provvedimentale che incidono autoritativamente sulle situazioni giuridiche del contribuente e, in via residuale, dal primo atto notificato con cui si palesa un atto lesivo non conosciuto. L’atto meramente informativo, privo di tale attitudine, non è impugnabile.
Applicando tali criteri, la comunicazione de qua si limita a informare il cessionario dell’iscrizione a ruolo già disposta, a seguito dell’invito ad adempiere rimasto inevaso. Essa non modifica unilateralmente la sfera giuridica del contribuente e non è il primo atto con cui si palesa la pretesa, essendo stato l’invito ad adempiere già formalmente comunicato e autonomamente impugnabile.
La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la causa svolgendo l’esame preliminare sull’impugnabilità della comunicazione, alla luce del principio enunciato.
Nota della Redazione
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