Frode IVA e dichiarazioni di intenti: archiviazione non vincola giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 34298 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di archiviazione pronunciato in sede penale non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, non dà luogo ad alcuna preclusione e non rientra tra i provvedimenti muniti di autorità di cosa giudicata. Il giudice del rinvio non può applicare principi di diritto diversi da quelli enunciati dalla sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio, ai quali è tenuto ad adeguarsi, salva la sopravvenienza di principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nelle cessioni all’esportazione con dichiarazione di intenti, la cedente è responsabile dell’IVA non versata in presenza di una dichiarazione falsa della cessionaria e in assenza di esportazione dei beni, ove non abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per assicurarsi di non partecipare alla frode.

Il Fatto

La società contribuente era destinataria di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2004. L’atto impositivo muoveva da ingenti cessioni all’esportazione, concentrate verso alcune ditte acquirenti che, mediante dichiarazioni di intenti, avevano acquistato la merce senza applicazione dell’IVA. I verificatori avevano ravvisato anomalie tali da far presumere un concorso tra venditrice e acquirenti per evadere l’imposta.

Dopo l’accoglimento parziale del ricorso in primo grado e l’annullamento in cassazione con rinvio, la CTR rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria e quello incidentale della società. Il giudice del rinvio richiamava un sopravvenuto decreto di archiviazione penale nei confronti del legale rappresentante, non opposto dall’Ufficio, e sosteneva che l’Amministrazione non avesse provato la conoscenza o conoscibilità della frode. L’Agenzia impugnava la decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono esaminati congiuntamente e accolti. La Corte rileva che la sentenza di rinvio aveva già enunciato i principi regolatori della materia: l’Amministrazione deve fornire elementi indiziari idonei a comprovare l’esistenza della frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa da parte del contribuente; su quest’ultimo grava la prova contraria. Il giudice del rinvio non può applicare principi diversi da quelli indicati dalla Cassazione, salva la sopravvenienza di pronunce della Corte di giustizia UE, e nel caso concreto i principi richiamati dalla CTR sono del tutto sovrapponibili a quelli impartiti.

La Corte censura poi il metodo seguito dalla CTR, che non si è confrontata con le evidenze probatorie allegate dall’Ufficio e ha affermato genericamente l’insufficienza della prova, senza spiegarne le ragioni. Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, del pari, il giudice del rinvio non ha considerato le conseguenze della mancata esportazione delle merci né l’adozione di misure ragionevoli da parte della cedente.

Quanto al decreto di archiviazione, la Corte lo ritiene di per sé inidoneo a escludere la frode. Il provvedimento emesso ex art. 408 cod. proc. pen. non impedisce che il medesimo fatto venga diversamente qualificato dal giudice tributario: a differenza della sentenza dibattimentale, esso presuppone la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen.

Il quarto motivo è in parte inammissibile e in parte assorbito: la questione relativa alle operazioni di acquisto ritenute oggettivamente inesistenti non era stata devoluta al giudice del rinvio, mentre il profilo sulle operazioni intracomunitarie resta assorbito dall’accoglimento dei primi motivi. Il quinto motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo l’Agenzia impugnato una statuizione a essa favorevole.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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