Note caratteristiche militari e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Piemonte n. 1409 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La documentazione caratteristica del personale militare costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, il cui sindacato giurisdizionale resta nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti e della contraddittorietà estrinseca. La compilazione delle voci analitiche del formulario standardizzato realizza di per sé motivazione dell’atto, non essendo richiesto il puntuale riferimento a singoli fatti o accadimenti del periodo di giudizio. Ogni periodo valutativo conserva autonomia rispetto agli altri, sicché il raffronto con i giudizi pregressi non integra vizio del provvedimento. Il giudizio finale non è contraddittorio quando risulti coerente con le singole valutazioni espresse e con gli elementi fattuali del periodo considerato, anche se non riconosce il massimo possibile.
Il Fatto
Il ricorrente, Ufficiale Superiore dell’Esercito, ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione Coordinamento Amministrativo presso un comando militare territoriale. Nella documentazione caratteristica relativa al periodo di valutazione contestato ha riportato la qualifica finale di “superiore alla media”, notificatagli nel novembre 2025.
Il ricorrente ha impugnato il giudizio davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione delle norme sulla documentazione caratteristica militare, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la motivazione apparente. Sostiene, in particolare, che la qualifica finale non sarebbe coerente con le singole valutazioni analitiche e che i giudizi sarebbero deflessi rispetto a quelli precedentemente conseguiti. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 75/2026 e la causa è stata decisa nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della documentazione caratteristica come atto espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Essa è predisposta mediante formulari standardizzati recanti voci analitiche, la cui scomposizione realizza già di per sé una motivazione dell’atto. La compilazione delle note caratteristiche, inoltre, può essere qualificata in termini di “giustificazione”, poiché non richiede, oltre alla compilazione delle specifiche voci, il puntuale riferimento a singoli fatti del periodo di giudizio. Ciascun periodo valutativo, infine, conserva una propria autonomia.
Sul piano fattuale il TAR rileva la coerenza di giudizio tra compilatore e revisori. Quanto alla dedotta deflessione rispetto ai giudizi pregressi, dalla relazione del compilatore emerge che il ricorrente ha riportato, con sostanziale costanza, valutazioni comparabili a quella contestata; in un paio di casi è stato valutato in termini inferiori, mentre risulta unica e isolata la valutazione di “ottimo” evocata in ricorso come se rappresentasse lo standard dei giudizi ricevuti.
Il Collegio osserva che dalle singole voci emerge un apprezzamento complessivamente lusinghiero delle capacità personali e professionali, pur con margini di miglioramento quanto ai rapporti con i colleghi e con la scala gerarchica. Diverse voci della scheda non hanno visto il ricorrente conseguire la migliore valutazione possibile, circostanza coerente con un giudizio complessivo ampiamente valido ma non massimo. Rilevano, inoltre, un rimprovero annullato in sede gerarchica per ragioni procedurali e una sanzione di due giorni di consegna, impugnata in via gerarchica senza che le parti abbiano dato conto dell’esito.
Il TAR conclude che la valutazione, di contenuto sostanzialmente positivo, non appare né contraddittoria né afflitta da parziarietà là dove non riconosce il miglior giudizio possibile, a fronte di un contesto da cui emergono minime problematiche e di un rendimento allineato alla storia lavorativa dell’interessato. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia e della complessiva buona valutazione emergente.
Nota della Redazione
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