Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 602 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il ricorso è accolto quando il creditore dimostri l’esistenza di un giudicato definitivo, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996, senza che l’obbligato provi l’avvenuta esecuzione. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione fissando un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta attingendo a un dirigente della stessa Amministrazione debitrice. Detta nomina, ove riguardi un funzionario interno, non dà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Va invece respinta la domanda di penalità di mora quando il meccanismo surrogatorio del commissario assicura una rapida eliminazione dell’inerzia, rendendo superflua la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della somma di € 1.000,00 oltre accessori.

Passata la sentenza in giudicato e notificatala ai fini esecutivi, la ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione, chiedendo ordinarsi all’Amministrazione, anche a mezzo commissario ad acta, il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei requisiti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dal giudice del lavoro, è stata notificata ai fini esecutivi all’Amministrazione intimata ed è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996.

Su tale presupposto, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito la prova, gravante su di essa, di avere dato esecuzione al giudicato. L’inadempienza è dunque accertata e sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma dovuta entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza protratta, ha nominato fin d’ora commissario ad acta un dirigente interno della stessa Amministrazione, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni. La scelta è motivata anche dall’intento di evitare ulteriori esborsi suscettibili di configurare danno erariale.

Il Tribunale ha precisato che l’incarico commissariale costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, e che nel caso di specie non è dovuto alcun compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale, come affermato in precedenti dello stesso TAR. Ha inoltre respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che il meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine renda non necessaria la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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