Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1625 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo all’Amministrazione. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere all’integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega, senza compenso, rientrando il munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale civile, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in suo favore della “Carta Docente”, con assegnazione sulla medesima di €1.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, spendibile secondo l’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

Il Ministero si è costituito in giudizio. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo, attestato in data 3 ottobre 2025, e la notifica dello stesso a mezzo PEC in data 16 settembre 2025, con conseguente inutile decorso del termine dilatorio previsto per le Amministrazioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Ministero.

Accertati tali requisiti, il ricorso è stato accolto. L’Amministrazione è stata onerata di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Il Collegio ha poi nominato commissario ad acta, per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine e su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.

Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso qualsiasi emolumento, osservando che la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti del giudice amministrativo.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato nell’elenco degli indirizzi accreditati. Le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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