Divieto di audioguide private non autorizzate nel Parco di Pompei (TAR Campania n. 3035 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, l’art. 6, comma 3, e l’art. 111, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 non sottraggono all’Amministrazione il potere di governare le modalità di fruizione del bene. La gestione, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 42/2004, è diretta o indiretta, e in quest’ultimo caso avviene tramite concessione o affidamento di appalti pubblici, previa valutazione dell’Amministrazione. È dunque legittimo il regolamento che vieta l’accesso al sito con audioguide diverse da quelle messe a disposizione dal Parco o da soggetti autorizzati, perché l’iniziativa privata di valorizzazione non può risolversi in un’arbitraria commercializzazione di un servizio divulgativo non vagliato dall’Ente. Il divieto non reprime l’offerta turistica, ma la conforma alla tutela della correttezza scientifica dei contenuti e delle informazioni logistiche, senza costituire indebita restrizione dell’attività economica ex art. 41 Cost. e art. 3 del d.l. n. 138/2011.

Il Fatto

La ricorrente è un’agenzia di viaggi e turismo che da circa dieci anni fornisce ai visitatori del Parco Archeologico di Pompei il servizio di audioguida, mediante dispositivi multimediali contenenti la descrizione del percorso di visita. Con decreto del Direttore Generale n. 255 del 01.08.2023 è stato approvato il regolamento recante “Condizioni generali e Regolamento di accesso del Parco Archeologico di Pompei”, il cui art. 3 vieta l’accesso con strumenti di audioguida, salvo quelli forniti dai concessionari ufficiali o da soggetti autorizzati dal Parco.

L’agenzia impugna il decreto, il regolamento e il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Cultura, lamentando la violazione della normativa sulla valorizzazione dei beni culturali e la lesione della libertà d’impresa e della concorrenza. Nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 la Sezione respinge la domanda cautelare con ordinanza n. 18453 del 23 ottobre 2023, per insussistenza del fumus boni iuris. Nelle more, ricorrente e Amministrazione regolamentano l’accesso delle audioguide mediante codice etico, pagamento dei diritti di immagine e verifica scientifica dei contenuti; la ricorrente chiede quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, pur rilevando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, scrutinia i motivi ai fini della soccombenza virtuale e del regolamento delle spese. Il primo motivo non è fondato. La ricorrente sostiene che l’art. 6, comma 3, e l’art. 111, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 ammettono la valorizzazione ad iniziativa privata, escludendo ogni riserva esclusiva in capo all’Amministrazione.

La difesa erariale oppone l’art. 115 del d.lgs. n. 42/2004: le attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici sono gestite in forma diretta o indiretta, e la gestione indiretta si attua tramite concessione a terzi o affidamento di appalti pubblici. Il Collegio aderisce a tale lettura: la gestione indiretta presuppone una scelta dell’Amministrazione, previa valutazione delle modalità di gestione dei terzi. L’iniziativa privata di valorizzazione non può risolversi in un’arbitraria alienazione commerciale di un servizio turistico divulgativo non preventivamente vagliato dal Parco.

Quanto al secondo motivo, il divieto non reprime l’offerta turistica sul sito, ma tutela gli operatori concessionari e autorizzati a erogare servizi divulgativi, siano essi guide turistiche abilitate o gestori di forme di divulgazione “virtuale” per scopo commerciale, autorizzate dal Museo secondo il regolamento del decreto direttoriale n. 52 del 17.5.2021, mai contestato dalla ricorrente. Il divieto risponde all’esigenza di somministrare ai visitatori contenuti turistici corretti attraverso strumenti forniti dal Parco o da operatori esterni autorizzati.

L’introduzione di audioguide con contenuti ad iniziativa privata non autorizzati ostacola, infatti, le forme ragionevoli di controllo sulla validità scientifica delle informazioni e sulla correttezza dei dati logistici, come aree interdette, domus chiuse e percorsi obbligatori. Non emergono quindi aspetti di illogica restrizione dell’iniziativa privata. Ove i dispositivi commercializzati non presentino le criticità che il regolamento intende scongiurare, l’operatore potrà ottenere l’autorizzazione dell’Ente Parco, onere non particolarmente gravoso.

Il Tribunale dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, con soccombenza virtuale della ricorrente rispetto al costituito Parco Archeologico di Pompei, condannandola alle spese di lite liquidate in € 1.000,00 oltre accessori. Nulla dispone quanto al Ministero della Cultura, non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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