Revoca del nulla osta e buona fede del lavoratore straniero (TAR Campania n. 2750 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, la buona fede del cittadino straniero che abbia medio tempore conseguito una nuova effettiva occasione lavorativa determina una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela. L’amministrazione non può far gravare sul lavoratore gli effetti negativi della condotta del datore di lavoro, in particolare quando il nulla osta sia stato emesso e il lavoratore si sia inserito stabilmente nella vita economica e sociale. Il principio di proporzionalità e di ragionevolezza impone una valutazione complessiva della posizione, non limitata al dato formale della mancata trasmissione del contratto di soggiorno. La revoca è pertanto illegittima e va annullata quando emerga la buona fede del ricorrente e il suo attuale inserimento lavorativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, otteneva il nulla osta al lavoro subordinato e faceva ingresso in Italia con il relativo visto. Stante l’irreperibilità del datore di lavoro, effettuava la comunicazione di presenza alla Prefettura e chiedeva un appuntamento per il rilascio del titolo di soggiorno per attesa occupazione. La Prefettura comunicava il preavviso di revoca del nulla osta, fondato su una pluralità di rilievi formali: mancata presentazione dei documenti del datore, della cessione di fabbricato, del certificato di idoneità alloggiativa e dell’asseverazione, mancata verifica dell’indisponibilità di lavoratori sul territorio nazionale e mancata trasmissione del contratto di soggiorno nel termine di otto giorni.
Il ricorrente rappresentava di aver medio tempore trovato una nuova occupazione alle dipendenze di altra società, con comunicazione UNILAV, ed era tuttora impiegato. Impugnava quindi la revoca davanti al TAR Campania, che in sede cautelare accoglieva l’istanza. All’udienza pubblica il ricorso era trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, in continuità con la giurisprudenza amministrativa, anche di segno conforme del Cons. Stato. La questione centrale attiene alla valutazione della posizione del cittadino straniero colpito dalla revoca del nulla osta quando la stessa non sia imputabile a una sua condotta.
Il Tribunale ha valorizzato la buona fede del lavoratore e la dimostrazione di aver conseguito una nuova effettiva occasione lavorativa. Tale condizione soggettiva merita tutela, in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, non potendo il lavoratore subire le conseguenze negative della condotta fraudolenta o inadempiente del datore di lavoro originario.
Il Collegio ha altresì considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall’ingresso in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale, dimostrato dall’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore. Tali elementi, documentati in atti, hanno integrato quella particolare condizione che giustifica la tutela accordata.
La decisione richiama sul punto la giurisprudenza del TAR Campania n. 1572 del 2025 e del Cons. Stato n. 1977 del 2025. Ne deriva l’illegittimità della revoca e l’annullamento dell’atto impugnato, con conseguente esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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