Onere della prova sull’epoca di costruzione e demolizione dell’abuso edilizio (Cons. Stato n. 10392 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prova dell’epoca di realizzazione di un immobile risalente nel tempo non deve necessariamente consistere in una prova diretta e certa, potendo essere costituita anche da una presunzione, desunta da dati, documenti e fotografie valutati secondo criteri di normalità. Il privato che contesti un ordine di demolizione assolve all’onere della prova di cui all’art. 64 c.p.a. quando alleghi un principio di prova idoneo a collocare la costruzione in epoca anteriore all’entrata in vigore della disciplina del titolo edilizio. L’amministrazione che si limiti a contestare la scarsa risoluzione del documento fotografico non fornisce una prova contraria sufficiente a superare tale presunzione. Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione fondata su un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al tempo trascorso.

Il Fatto

Il responsabile dell’ufficio antiabusivismo di un comune campano, a seguito di esposti e di un sopralluogo, contestava la realizzazione, in asserita assenza di titolo edilizio, di un manufatto in lamiera ondulata con struttura in legno destinato a deposito, di circa diciotto metri quadrati. Sulla base di tale accertamento veniva emessa un’ordinanza di demolizione, impugnata dai proprietari del fondo.

I ricorrenti deducevano che il manufatto era stato realizzato in epoca anteriore al 1967, quando per le costruzioni fuori dal centro abitato non era richiesto il titolo edilizio, producendo una riproduzione fotografica del volo dell’Archivio geografico militare del 1955 e una consulenza tecnica di parte. Il TAR Campania accoglieva il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione, assorbendo la censura sul tempo trascorso. Il Comune proponeva appello, lamentando la violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio e la natura vincolata dell’ordine di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello infondato e conferma la sentenza di primo grado, sia nella ricostruzione del fatto sia nell’interpretazione dei principi in tema di prova e di riparto dell’onere della prova tra le parti.

Il punto centrale è la qualificazione del materiale probatorio offerto dai privati. La fotografia del volo militare del 1955 e la consulenza tecnica costituiscono, secondo Palazzo Spada, un principio di prova in ordine alla datazione del manufatto in epoca anteriore al 1967. La Corte condivide il ragionamento del primo giudice: la prova della datazione di immobili costruiti in epoca remota non necessariamente deve avere consistenza di prova diretta e certa, ben potendo essere costituita da una presunzione. La probabile data di realizzazione dell’opera rappresenta, secondo criteri di normalità, la sintesi di una complessa valutazione che involge dati, documenti, fotografie e certificati.

Quanto alla prova contraria, l’amministrazione comunale ha depositato una relazione tecnica incentrata esclusivamente sulla scarsa risoluzione della fotografia, sostenendo che la sgranatura dell’immagine non consentirebbe di identificare con certezza la sagoma dell’immobile. Tale rilievo non è stato ritenuto idoneo a smentire la presunzione, perché il manufatto risulta comunque visibile e sostanzialmente corrispondente, nella forma rettangolare e nella sagoma, alle misure attuali dell’immobile oggetto dell’ordinanza.

Il Collegio ritiene dunque che l’onere della prova sia stato adeguatamente soddisfatto dai privati. La censura dell’appellante, fondata sulla natura vincolata dell’attività di repressione degli abusi edilizi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non supera il rilievo assorbente: l’ordine di demolizione presuppone l’accertamento dell’epoca di realizzazione dell’opera, e su questo punto l’istruttoria comunale si è dimostrata carente.

L’appello è pertanto respinto, con conferma dell’annullamento dell’ordinanza. Nulla sulle spese, non essendosi gli appellati costituiti in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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