La monetizzazione per attrezzature pubbliche non è dovuta per interventi con permesso di costruire diretto se non prevista dal PGT (TAR Lombardia n. 2448 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, l’obbligo di cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche o di monetizzazione sostitutiva non costituisce un onere generalizzato, ma può essere imposto solo nei casi specificamente individuati dallo strumento di pianificazione urbanistica. Detta obbligazione presuppone che il PGT individui espressamente quali interventi la rendono necessaria, non potendosi fondare su un generico incremento del carico insediativo, già correlato all’obbligo di versamento del contributo di costruzione. Ne consegue che, per gli interventi assentibili con permesso di costruire diretto negli ambiti per i quali le norme di attuazione non prescrivono la pianificazione attuativa, il titolo edilizio convenzionato o l’atto unilaterale d’obbligo, l’Amministrazione non può legittimamente richiedere la cessione delle aree o la monetizzazione, in ossequio al principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost.
Il Fatto
Una società impugnava il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione, limitatamente alla parte in cui l’Amministrazione richiedeva il versamento di una somma a titolo di monetizzazione per le dotazioni di attrezzature pubbliche. La società, che aveva comunque provveduto al pagamento, chiedeva l’annullamento degli atti e la condanna del Comune alla restituzione dell’indebito, deducendo l’assenza, nel PGT, di una disposizione che imponesse l’obbligo per gli interventi assentiti con titolo diretto. Il Comune resisteva in giudizio, sostenendo che l’obbligo di cessione o monetizzazione fosse comunque giustificato dall’incremento del carico insediativo derivante dalla nuova costruzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. dalla combinazione degli artt. 10 e 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, si evince che il contributo di costruzione è correlato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. La cessione gratuita delle aree, invece, rappresenta un obbligo ulteriore, introdotto per rendere possibile la realizzazione di opere di urbanizzazione necessarie per specifici interventi ad alto impatto. Tale obbligo, nella Regione Lombardia, trova fondamento in norme che impongono agli strumenti urbanistici di individuare i casi in cui la cessione è dovuta, come l’art. 9 della legge regionale n. 12 del 2005 e l’art. 51, secondo comma, della stessa legge, che demanda al PGT la specificazione dei mutamenti di destinazione d’uso che comportano un aumento del fabbisogno di servizi.
Il TAR ha pertanto affermato che la pretesa di cessione o monetizzazione non può essere legittima al di fuori delle ipotesi specificamente individuate dal piano, richiamando il principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost.
Nella vicenda, il PGT del Comune prevedeva l’obbligo di assicurare la dotazione di aree solo per interventi subordinati a pianificazione attuativa, titolo edilizio convenzionato o permesso di costruire accompagnato da atto unilaterale d’obbligo. Il TAR ha respinto la tesi del Comune, secondo cui l’atto unilaterale d’obbligo sarebbe sempre richiedibile, anche per il permesso di costruire diretto. Al contrario, altra norma del PGT chiariva che il titolo diretto rappresenta una modalità attuativa distinta e che il ricorso a strumenti convenzionati è possibile solo se espressamente previsto. L’intervento in esame ricadeva in un ambito per il quale le NTA prescrivevano esclusivamente il titolo edilizio diretto; di conseguenza, la richiesta di monetizzazione è stata giudicata illegittima.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui imponevano il pagamento e condanna del Comune alla restituzione della somma versata, oltre alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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