Onere probatorio su inerenza e congruità dei costi in capo al contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 20717 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, spetta al contribuente l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica dei costi deducibili. La mera contabilizzazione della spesa non è sufficiente: occorre una documentazione di supporto dalla quale ricavare, oltre all’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa. La fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, e dunque idonea a rivelare natura, qualità e quantità delle prestazioni. Il contribuente può integrare il contenuto del documento con elementi di prova ulteriori, anche succedanei, ma resta suo l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per la detrazione.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore dei manufatti in legno per esposizioni di materiale ceramico, impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto i costi delle fatture emesse da una società cooperativa e da un’impresa individuale.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, reputando le fatture generiche e inidonee a consentire il controllo su quantità e qualità delle prestazioni. La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’appello, osservando che la contribuente non poteva disporre dei dettagli sulle singole posizioni lavorative, riferibili ai rapporti tra prestatori d’opera e cooperativa, e che la mera irregolarità formale delle fatture non bastava a dedurre l’inesistenza e la non inerenza dei costi. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Quanto al difetto di autosufficienza e alla violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., rileva che l’esposizione dei fatti di causa è chiara ed esauriente, non necessariamente analitica, e consente al giudice di legittimità di avere piena cognizione della controversia. Prive di fondamento sono altresì le eccezioni di carenza di interesse e di richiesta di riesame del merito, poiché la ricorrente denuncia la non corretta sussunzione della fattispecie nel paradigma astratto delle norme richiamate.
Nel merito, la Corte ribadisce che spetta al contribuente provare l’esistenza, l’inerenza e, ove contestata, la coerenza economica dei costi deducibili. Non è sufficiente la contabilizzazione: occorre una documentazione di supporto che ne riveli importo, ragione e coerenza economica, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa.
Anche in tema di IVA, la prova dell’inerenza incombe sul contribuente, soggetto gravato dell’onere di dimostrare l’imponibile maturato. La fattura vale come elemento probatorio favorevole solo se conforme ai requisiti dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, idonea a rivelare natura, qualità e quantità delle prestazioni; il contribuente può integrarne il contenuto con elementi ulteriori.
Il collegio dà continuità a tale orientamento, già confermato in Cass. n. 18208/2021, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14), secondo cui la normativa unionale prescrive l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi, pur non potendosi limitare l’esame dell’Amministrazione alla sola fattura. Le indicazioni richieste rispondono a una finalità di trasparenza e conoscibilità.
La Commissione regionale non si è attenuta a tali principi: di fronte alla genericità delle fatture, accertata dal primo giudice, si è limitata ad affermare che la contribuente non poteva disporre dei dettagli sulle posizioni lavorative, senza considerare che era suo onere fornire la prova dell’inerenza, dell’esistenza e della natura delle spese. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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