Riqualificazione d’ufficio da abuso del diritto a evasione fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 580 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta che, mediante la costituzione di società ad hoc solo formalmente titolari di risorse umane, realizzi un’artificiosa moltiplicazione dei costi e una sistematica riduzione del debito verso l’erario, integra evasione fiscale e non abuso del diritto. Non trova pertanto applicazione la garanzia del contraddittorio rafforzato di cui all’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, ratione temporis vigente. Il giudice di legittimità può riqualificare d’ufficio la fattispecie in evasione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., senza violare il diritto di difesa, perché i fatti accertati restano immutati e muta solo la sussunzione giuridica.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società operante nel settore information technology un avviso di accertamento per maggiore IRAP relativa al 2009, con sanzioni e interessi. L’atto traeva origine da un processo verbale di constatazione concluso all’esito di verifica. Alla contribuente si contestava di aver realizzato, tramite società satelliti costituite ad hoc, una frode carosello diretta a dedurre costi non effettivi e a detrarre l’IVA, con successiva dismissione delle stesse società e riduzione del debito fiscale.
Il giudice di primo grado accoglieva la doglianza preliminare della società, ravvisando la violazione del contraddittorio rafforzato previsto dall’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma, riteneva superabile la questione e decideva nel merito, accogliendo il gravame dell’Ufficio e applicando il cumulo giuridico in luogo di quello materiale. La contribuente ricorre per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione di legge per omessa richiesta di chiarimenti.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene la censura infondata, ma corregge la qualificazione giuridica operata dal giudice d’appello e dalla stessa Amministrazione finanziaria. La ricostruzione del fatto è logica e coerente e non è rivalutabile in sede di legittimità. Il Collegio non ne condivide però la sussunzione in termini di abuso del diritto, perché le contestazioni sono chiaramente dirette a contrastare l’evasione fiscale.
Perché operi la clausola antielusiva è necessario che il contribuente faccia un uso improprio o distorto dello strumento negoziale, allo scopo specifico di eludere la norma tributaria e ottenere un vantaggio fiscale. Nel caso concreto, dalla contestazione non emerge un uso distorto della normativa, bensì un’artificiosa moltiplicazione dei costi tramite società fittizie, cui era stato solo formalmente assegnato il personale e che avevano fatturato prestazioni come servizi. Le prestazioni risultano effettivamente realizzate, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile. Lo schema va quindi ricondotto al fenomeno dell’evasione.
Ne deriva che l’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 è stato giustamente ritenuto inapplicabile, con correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.. La Corte richiama un proprio precedente di analogo procedimento ermeneutico (Cass. Sez. V n. 27550 del 30/10/2018) ed esclude che la riqualificazione leda il diritto di difesa: i fatti posti a base dell’accertamento restano intatti e muta solo la sussunzione giuridica.
Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, il Collegio ricorda che il vizio derivante dall’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non è rilevabile d’ufficio e deve essere contestato nel ricorso introduttivo (cfr. Cass. Sez. V n. 22549 del 18/07/2022). Nel caso di specie la questione era stata comunque introdotta in primo grado, sia pure sotto l’angolo del contraddittorio rafforzato. Le Sezioni Unite n. 18184 del 29 luglio 2013 hanno statuito che l’inosservanza del termine di sessanta giorni determina la nullità dell’atto. Nel caso concreto, il p.v.c. è del 4 luglio 2012 e l’avviso è stato notificato il 7-12 marzo 2013, rispettando il termine dilatorio. Il ricorso è rigettato, senza condanna alle spese per assenza di effettiva attività difensiva dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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