Onere della prova e produzione del contratto bancario nel conto corrente (Cass. civ. Sez. I n. 34625 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il correntista che agisca nei confronti della banca per la ripetizione dell’indebito o per l’accertamento negativo del debito è tenuto a provare i pagamenti effettuati e l’inesistenza della causa debendi, mediante la produzione del contratto che disciplina il rapporto. Il principio di vicinanza della prova non sposta l’onere in capo alla banca, poiché ciascuna parte acquisisce la disponibilità del documento alla sottoscrizione. La mancata consegna della copia del contratto da parte dell’istituto di credito non integra una nullità negoziale, attenendo la forma scritta ad substantiam alla veste esteriore dell’accordo. Il rilievo d’ufficio della nullità presuppone l’ingresso tempestivo nel processo del presupposto di fatto.

Il Fatto

La società correntista convenne in giudizio la banca per accertare l’illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e del sistema delle valute, oltre all’illegittimo esercizio dello ius variandi, chiedendo la rideterminazione dei rapporti di dare e avere e la restituzione di quanto indebitamente addebitato.

Il Tribunale di Milano respinse integralmente le domande e la Corte d’appello di Milano confermò la decisione, rilevando che la correntista non aveva assolto l’onere di produrre il contratto di conto corrente, con ciò precludendo la valutazione dell’illegittimità delle poste contestate. Proposto ricorso per cassazione, la questione giunge davanti alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sulla dedotta nullità del contratto per difetto di forma scritta e sulla ripartizione dell’onere probatorio. Rileva che la ricorrente non ha impugnato la ratio decidendi della sentenza gravata, costituita dall’affermazione che la conclusione in forma scritta del contratto non era mai stata controversa tra le parti.

Da tale rilievo discende che era onere della correntista produrre il contratto, quale elemento fondamentale per dimostrare la fondatezza della pretesa. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. Sez. 6-1 n. 33009 del 13/12/2019 e Cass. Sez. 1 n. 1550 del 19/01/2022), secondo cui il cliente non può invocare il principio di vicinanza della prova per spostare l’onere sulla banca, sussistendo per la parte che abbia perduto il documento senza propria colpa la possibilità di ricorrere alla prova testimoniale ex art. 2724, n. 3), c.c.

Gli oneri probatori restano identici sia nell’azione di ripetizione dell’indebito sia in quella di accertamento negativo, fondandosi entrambe sulle medesime allegazioni (Cass. Sez. U n. 19750 del 2025; Cass. Sez. 1 n. 18230 del 03/07/2024). Quanto alla mancata consegna della copia del contratto, la Corte esclude che essa determini la nullità del rapporto: la forma scritta ad substantiam prevista dall’art. 117 d.lgs. n. 385/1993 attiene alla veste esteriore del contratto e non si estende alla consegna del documento, la cui omissione non produce alcuna nullità negoziale.

In tema di art. 119 TUB, il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione può essere esercitato mediante istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., a condizione che la documentazione sia stata oggetto di precedente richiesta e siano decorsi novanta giorni senza la consegna.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: la ricorrente omette di impugnare le rationes della sentenza gravata, tra cui il richiamo a Cass. Sez. U n. 16303 del 20/06/2018 e la statuizione sulla capitalizzazione successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. La dedotta non contestazione è formulata in modo generico, violando il canone di specificità. Il terzo motivo è infondato: il profilo sulla commissione di massimo scoperto fu introdotto solo nella memoria ex art. 183 c.p.c., quando erano maturate le preclusioni assertive. La Corte ribadisce che il rilievo d’ufficio della nullità presuppone l’introduzione tempestiva della relativa circostanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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