Compensazione minori introiti ICI: rilevano anche le autodeterminazioni degli anni precedenti (Cass. civ. Sez. I n. 4122 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I trasferimenti erariali previsti dall’art. 64 della legge n. 388 del 2000 e dal d.m. n. 197 del 2002, volti a compensare, a decorrere dall’anno 2001, i minori introiti ICI conseguiti dai Comuni per effetto dell’autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito superi Euro 1.549,37 e lo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno. Il superamento delle soglie va valutato senza computare il minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate negli anni precedenti e già compensate con trasferimenti consolidati. Tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito di ciascun anno, si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni presentate in quell’anno, ma anche di quello derivante da autodeterminazioni degli anni precedenti non compensate e non consolidate.

Il Fatto

Il Comune di Valdagno ha convenuto in giudizio il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere il pagamento di Euro 463.938,84 a titolo di compensazione per i minori introiti dell’ICI relativi agli anni compresi tra il 2002 e il 2009, ai sensi dell’art. 64 della legge n. 388 del 2000.

Il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda e la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione dei Ministeri, ritenendo che la riduzione del gettito si fosse ripetuta anche negli anni successivi al passaggio di sistema e che il consolidamento previsto dal d.m. n. 197 del 2002 costituisse una mera modalità tecnica contabile. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione; il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 64 della legge n. 388 del 2000, che demanda al d.m. n. 197 del 2002 la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione del contributo compensativo. I Ministeri ricorrenti sostenevano che rilevassero soltanto i minori introiti derivanti dai fabbricati di categoria D passati in autodeterminazione nella singola annualità, escludendo i trasferimenti già consolidati.

La Corte richiama il principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità e che intende ribadire: le soglie quantitative vanno verificate senza computare il minor gettito già compensato e consolidato negli anni precedenti, ma nel calcolo del minor introito annuale rientrano anche le autodeterminazioni degli anni precedenti non compensate, perché di importo modesto e quindi non consolidate.

A fondamento di tale conclusione la Corte osserva che la ratio del contributo consiste nel neutralizzare le conseguenze sfavorevoli di gettito derivanti dal meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale; che l’art. 64, comma terzo, ha introdotto dal 2001 nuove modalità di calcolo, consistenti nella stabilizzazione del diritto ai trasferimenti e nell’introduzione di una franchigia condizionata al mancato superamento delle due soglie; che la fissazione di tali soglie sarebbe vanificata se si computasse il minor gettito degli anni precedenti già consolidato; e che il consolidamento a regime previsto dal decreto ministeriale non contrasta con la disciplina legale.

La Corte esclude quindi che il consolidamento sia una mera modalità tecnica contabile, come ritenuto dalla sentenza impugnata: la sterilizzazione dei minori gettiti maturati in un determinato anno per mancato superamento delle soglie non si estende agli anni successivi, ove sugli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito, non essendovi alcun elemento testuale che permetta di espungere dal minor gettito annuale quello derivante da autodichiarazioni precedenti non compensate.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbito il ricorso incidentale, il cui oggetto, costituito dal regolamento delle spese del merito, è automaticamente caducato ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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