Terzo pignorato litisconsorte necessario nell’opposizione esecutiva (Cass. civ. Sez. III n. 20878 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, poiché il pignoramento gli impone obblighi di astensione e di facere destinati a permanere o a cessare in ragione dell’esito dell’opposizione. La sua mancata partecipazione determina la nullità dell’intero processo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, con annullamento anche d’ufficio delle pronunce di merito e rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. La sentenza formalmente unica che decide su opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi contiene due decisioni distinte, soggette a regimi di impugnazione diversi; il capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi, non appellato, passa in giudicato. Il termine per la costituzione della parte che introduce la fase di merito non subisce riduzione ed è di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto ha respinto, perché irricevibile, la domanda con cui il ricorrente chiedeva accertarsi l’inesistenza del diritto di una banca all’assegnazione di somme già disposte dal giudice dell’esecuzione nell’ambito di due pignoramenti presso terzi, poi riuniti, intrapresi da altri creditori. Il primo giudice ha rilevato che il giudizio di merito era stato introdotto oltre il termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione.
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile il gravame in relazione ai motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi e lo ha rigettato per il resto, applicando alla costituzione il termine ridotto di cinque giorni sulla base di un precedente di legittimità. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa sistematica: quando le contestazioni dell’opponente si configurano insieme come opposizione all’esecuzione e come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che le decide, pur formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello e a ricorso per cassazione, con la conseguenza che l’impugnazione deve seguire il regime proprio di ciascun tipo di opposizione. L’appello avverso il capo relativo all’opposizione agli atti esecutivi è pertanto inammissibile e quel capo è ormai coperto dal giudicato.
Circoscritto il ricorso ai soli capi relativi all’opposizione all’esecuzione, la Corte rileva d’ufficio che sin dal giudizio di merito non è stato instaurato il contraddittorio con il terzo pignorato. Richiamando il proprio revirement, il Collegio ribadisce che il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario: il pignoramento lo rende destinatario di obblighi di astensione e di compimento di attività ai sensi degli artt. 545 e 546 cod. proc. civ., obblighi che persistono o vengono meno in base all’esito dell’opposizione. L’esito del giudizio, dunque, non può mai dirsi indifferente per il terzo.
Ne consegue che, sebbene in fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all’esito, in diritto un interesse ad essere partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre. A tale indirizzo il Collegio intende dare continuità.
Il giudizio si è quindi svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, con nullità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. La Corte applica il principio consolidato secondo cui, quando la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, resta viziato l’intero processo, con annullamento anche d’ufficio delle pronunce e rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod. proc. civ.
Tale rilievo assorbe i motivi di ricorso e il merito. La causa tornerà ai giudici del merito, a contraddittorio integro, i quali dovranno attenersi al principio per cui il termine per la costituzione della parte che introduce la fase di merito non subisce riduzione ed è di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione.
Nota della Redazione
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