Onere probatorio sul requisito dimensionale e poteri istruttori officiosi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6354 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, ai fini dell’applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento accertato illegittimo, le dimensioni occupazionali dell’impresa inferiori ai limiti dell’art. 18 legge n. 300/1970 costituiscono fatto impeditivo che deve provare il datore di lavoro, non il lavoratore, privo della disponibilità dei dati. L’eccezione datoriale di inapplicabilità della tutela reale ha natura di eccezione in senso lato e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, che può ammettere le prove indispensabili ex art. 421 c.p.c. sui fatti già allegati ed emersi dal contraddittorio. I poteri istruttori officiosi non possono però superare le preclusioni probatorie del rito del lavoro, né sanare decadenze o tardività delle produzioni, dovendo la questione essere decisa secondo la regola dell’onere della prova. Il ricorrente in cassazione che denunci il mancato esercizio dei poteri istruttori deve indicare la “pista probatoria” qualificata e allegare di avere specificamente richiesto l’intervento officioso nel giudizio di merito.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal licenziamento intimato a una lavoratrice, dipendente dal 2011 con qualifica di operaia e addetta al controllo strutturale e morfologico di prodotti metallici, irrogato nel 2016 all’esito di un procedimento disciplinare. Il datore di lavoro contestava il fallimento di alcuni controlli di qualità sul totale delle verifiche giornaliere affidate alla dipendente.

Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, applicando la tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970. La Corte d’Appello di Firenze, in sede di reclamo nel rito cd. Fornero, ha confermato la decisione, qualificando la condotta come negligenza punibile con sanzione conservativa e rilevando la mancata prova, da parte del datore, del requisito dimensionale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omessa pronuncia sulla configurabilità del giustificato motivo di licenziamento. La Corte lo dichiara inammissibile: la pronuncia non è mancata, perché la Corte d’Appello ha espressamente escluso la giusta causa, ritenendo la mancanza punibile con sanzione conservativa. La statuizione integra l’ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. (ora art. 360, comma 4, c.p.c.), che preclude la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il principio opera anche quando le due decisioni condividono il medesimo iter logico-argomentativo, pur con argomenti ulteriori aggiunti in appello. Il Collegio richiama sul punto una serie di precedenti conformi.

Il secondo e il terzo motivo riguardavano l’esclusione dei nuovi documenti in appello e il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi per accertare la dimensione occupazionale della sede di lavoro. Trattati congiuntamente, sono dichiarati non fondati.

La Corte ricostruisce il riparto dell’onere probatorio: sono fatti costitutivi dell’azione l’esistenza del rapporto e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa sotto le soglie di legge sono fatti impeditivi a carico del datore. L’eccezione di inapplicabilità della tutela reale ha natura di eccezione in senso lato, sicché il giudice può rilevarla d’ufficio e ammettere prove ex art. 421 c.p.c.

Tale disciplina va però coordinata con i principi di tempestività delle produzioni documentali e di preclusione delle produzioni tardive, non giustificate dalla formazione o disponibilità successiva dei documenti. La Corte ribadisce che l’attivazione dei poteri officiosi non può supplire a una carenza probatoria totale, né tradursi in una rimessione in termini o in una sanatoria di decadenze, tanto meno in grado di appello, dovendo sempre presiedere il principio di imparzialità.

Il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori deve indicare la “pista probatoria” qualificata e allegare di avere specificamente richiesto l’intervento nel giudizio di merito. Nel caso di specie tale specificazione risulta carente quanto al primo grado, mentre in appello l’integrazione è stata correttamente ritenuta tardiva. La sentenza impugnata si è conformata a tali regole e resiste alle censure; il ricorso è rigettato, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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