Onere probatorio del datore per indebito oggettivo nel lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23328 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sussiste una presunzione in ordine alla natura retributiva dell’emolumento corrisposto. Ne consegue che, in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo avanzata dal datore di lavoro, grava su quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare la natura non retributiva dell’attribuzione, al fine dell’accertamento della sua non spettanza. Non grava invece sul lavoratore, a seguito di tale deduzione, l’onere di provare la sussistenza di un’altra fonte di debito, dovendo la relativa regola adeguarsi agli affidamenti creatisi nell’ambito di un rapporto di durata.
Il Fatto
Un dirigente medico, alla cessazione del rapporto di lavoro, conveniva in giudizio la propria datrice di lavoro, una fondazione ospedaliera, per ottenere il pagamento di differenze sul trattamento di fine rapporto. L’ente datore si costituiva, contestando la richiesta e formulando eccezione di compensazione tra le somme dovute a titolo di TFR e quelle che asseriva indebitamente erogate nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006, corrispondenti alla mensilità di una voce retributiva definita “indennità speciale”.
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda del lavoratore, ritenendo la pretesa restitutoria della fondazione in parte estinta per prescrizione e comunque infondata nel merito. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la fondazione, deducendo la violazione dell’art. 420 c.p.c. in ordine alla tempestività dell’eccezione di prescrizione e la violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in tema di onere della prova circa il carattere indebito delle erogazioni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, esaminando con priorità il motivo concernente l’onere della prova ai sensi del principio della ragione più liquida, ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbito il primo motivo di censura relativo alla decadenza eccezione di prescrizione. Il rigetto dell’eccezione di compensazione, fondato su autonoma ratio decidendi non validamente censurata, ha reso superflua la disamina della questione processuale sollevata dalla ricorrente.
Quanto alla dedotta violazione del principio di non contestazione, la Corte ha chiarito che l’apprezzamento circa l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa, vizi non dedotti dalla ricorrente e comunque insussistenti.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità in materia di ripetizione di indebito oggettivo nel rapporto di lavoro. Ha ribadito che la prova dell’inesistenza della causa debendi incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa. Tuttavia, ha precisato che, nell’ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento nell’ambito del rapporto, opera una presunzione circa la natura retributiva dello stesso, con la conseguenza che è onere del datore di lavoro dimostrare la natura non retributiva dell’attribuzione.
La Corte ha infine puntualizzato che il principio secondo cui il solvens è tenuto a dimostrare l’inesistenza solo della causa da lui stesso individuata al momento del pagamento mal si attaglia alle erogazioni che si inseriscono in un rapporto di durata e assumono conformazione identica a quella delle obbligazioni pecuniarie tipiche del rapporto stesso, dovendo la regola di giudizio adeguarsi agli affidamenti che necessariamente si creano all’interno del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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