Licenziamento collettivo: la limitazione della platea va ancorata alla professionalità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1512 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento non può essere l’effetto di una unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma deve trovare giustificazione in oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative, adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223/1991, onde consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni dell’esubero e le unità lavorative concretamente espulse. La limitazione della platea agli addetti a un determinato reparto o sede è consentita solo se il datore di lavoro indichi le ragioni della restrizione e quelle per cui non ritiene di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine. Non integra una siffatta esigenza oggettiva il criterio della vicinanza dell’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, di per sé non obiettivamente valutabile, non essendo contemplati tra i parametri dell’art. 5, legge n. 223/1991 la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento del personale o la dislocazione territoriale delle sedi.
Il Fatto
Una società, all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, ha intimato il recesso a un lavoratore assunto in data successiva al 15 marzo 2015. La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato l’illegittimità del licenziamento e dichiarato estinto il rapporto alla data del recesso, condannando la datrice di lavoro al pagamento di un’indennità pari a diciotto mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre accessori e spese.
La Corte territoriale ha fondato la decisione sulla natura non oggettiva del criterio adottato. Nella comunicazione di avvio della procedura la società aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare a quelli addetti a una sola residenza sanitaria assistenziale, invocando l’agevole e comoda raggiungibilità delle diverse unità produttive da parte del personale. In concreto, però, il criterio impiegato è stato quello della mera vicinanza dell’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, mentre la professionalità dei dipendenti addetti alle varie strutture era pacificamente fungibile per tutti i profili interessati. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, confermando la conformità della sentenza impugnata alla consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di delimitazione della platea dei lavoratori. La regola scritta nel primo comma dell’art. 5, legge n. 223/1991 impone che l’individuazione dei lavoratori da licenziare avvenga avuto riguardo al complesso aziendale. La giurisprudenza consente di limitare la platea agli addetti a un determinato reparto, settore o sede territoriale, ma solo a condizione che il datore indichi nella comunicazione di avvio sia le ragioni della restrizione, sia quelle per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine.
La delimitazione, ha precisato il Collegio, è condizionata agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto e deve essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale, adeguatamente esposte nella comunicazione. Ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione e che il datore provi il fatto che giustifica il più ristretto ambito di scelta, nonché la non fungibilità delle mansioni degli addetti prescelti rispetto a quelle dei dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi.
La comparazione dei lavoratori può avvenire nell’ambito della singola unità produttiva soltanto se la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive che hanno dato luogo alla riduzione. È stata invece esclusa la sussistenza di tali esigenze quando i lavoratori da licenziare siano idonei, per acquisite esperienze e per pregresso svolgimento dell’attività in altri reparti, a occupare le posizioni di colleghi addetti ad altri reparti o sedi. Ne consegue l’illegittimità della scelta operata senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella degli addetti ad altri settori, equivalenza che nella fattispecie è risultata incontestata.
Il Collegio ha poi ribadito che non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio esigerebbe il trasferimento in altra sede, con aggravio di costi e interferenza sull’assetto organizzativo. Tra i parametri dell’art. 5, legge n. 223/1991 non figurano la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all’esigenza di assicurare il minor impatto sociale possibile. Le censure della ricorrente non hanno quindi evidenziato errori di diritto, traducendosi in una diversa interpretazione della comunicazione di apertura e della natura oggettiva del criterio utilizzato, profili di merito sottratti al sindacato di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la doglianza è stata dichiarata inammissibile: il fatto che nel corso della procedura la società avesse proposto ai lavoratori il trasferimento volontario in posti disponibili nelle varie strutture sparse sul territorio nazionale risulta specificamente preso in considerazione nella sentenza impugnata, sicché non può sostenersi che ne sia stato omesso l’esame. Il ricorso è stato respinto nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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