Il giudicato tributario non opera per gli anni d’imposta precedenti (Cass. civ. Sez. V n. 6356 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice tributario che accerta, con efficacia di giudicato, il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, e non per quelli precedenti. Ne consegue che il giudicato esterno formatosi su un periodo d’imposta successivo non è invocabile nel giudizio di legittimità avente ad oggetto un anno d’imposta anteriore. È inoltre preclusa alla Corte di legittimità ogni contestazione volta a criticare il convincimento che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio, dovendosi escludere una nuova rivalutazione dei fatti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva notificato a una società contribuente un avviso di accertamento per I.V.A., I.R.E.S. e I.R.A.P. relativi all’anno d’imposta 2008. Le riprese derivavano, da un lato, dall’indebita detrazione di costi per acquisti effettuati con paesi a fiscalità privilegiata rientranti nella c.d. black list e, dall’altro, dalla contestata partecipazione della contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti.

La società impugnò l’atto davanti alla C.T.P. di Napoli, che accolse il ricorso. L’appello dell’Ufficio fu rigettato dalla C.T.R. della Campania, la quale ritenne provata la provenienza della merce dalla Cina Popolare e non dimostrato il coinvolgimento della contribuente nella frode. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio deduceva la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 cod. proc. civ., per essere calato, dopo la definizione del giudizio di appello, il giudicato esterno sulla sentenza della C.T.R. della Campania che, con riferimento all’anno 2010, aveva localizzato la medesima impresa straniera ad Hong Kong e non nella Cina Popolare.

La Corte rigetta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, rilevando che dalla lettura della sentenza risulta la certificazione di avvenuto passaggio in giudicato per mancata impugnazione. Il giudicato formatosi il 12.4.2017 è certamente invocabile, essendosi formato successivamente al 14.3.2017, data dell’udienza di discussione in cui fu deliberata la decisione gravata, termine ultimo per ogni allegazione difensiva nel giudizio tributario di appello.

Nel merito, la Corte osserva che la decisione invocata riguarda il diverso periodo d’imposta 2010, mentre le riprese controverse concernono l’anno 2008. La regola è che il giudicato sugli obblighi del contribuente per un dato anno fa stato nei giudizi relativi a imposte dello stesso tipo per gli anni successivi, non per quelli precedenti. Il motivo è quindi infondato.

Con il secondo motivo l’Agenzia lamentava l’errata localizzazione, in Cina Popolare anziché ad Hong Kong, della società con cui la contribuente aveva intrattenuto i rapporti commerciali, contestando la prevalenza attribuita alla documentazione doganale rispetto alla fattura. La Corte dichiara il motivo inammissibile: esso mira a una rilettura del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità, dovendosi riqualificare la censura ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. È esclusa ogni contestazione del convincimento del giudice di merito, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., formatosi in esito al giudizio di prevalenza degli elementi di fatto.

Con il terzo motivo l’Ufficio deduceva la violazione degli artt. 19 e 21, comma 7, e 54 del d.P.R. n. 633/72 nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non assolto l’onere della prova circa la consapevolezza della contribuente di partecipare a operazioni soggettivamente inesistenti. Anche tale censura tende a una rivalutazione preclusa alla Corte. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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