Onere di rinnovare l’interesse alla convenzione urbanistica non è aggravamento procedimentale (TAR Lombardia n. 1328 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole di salvaguardia contenute in uno strumento di pianificazione generale, che subordinano la conservazione delle aspettative pregresse maturate nella vigenza del previgente strumento urbanistico alla presentazione di una nuova istanza di permesso di costruire entro un termine, non integrano un illegittimo aggravamento del procedimento amministrativo. Esse costituiscono esercizio della discrezionalità di piano e si pongono quale strumento di selezione del persistente interesse del privato, senza introdurre alcun potere di archiviazione generalizzata dei procedimenti in itinere per mero decorso del tempo. Il privato resta titolare dell’onere di attivazione, e la relativa previsione non è sindacabile se non per manifesta illogicità o abnormità.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare ricompreso, nel previgente piano regolatore del 1980, in Zona B di recupero. Con l’entrata in vigore del PGT del 2012 la posizione dell’area veniva regolata da un regime transitorio, che salvaguardava le istanze di convenzionamento planivolumetrico già presentate entro un termine. La società presentava quindi, nel novembre 2014, istanza di permesso di costruire convenzionato con contestuale istanza di convenzionamento.

L’iter istruttorio si articolava in più passaggi, con pareri della Commissione del Paesaggio e richieste di integrazione documentale. Nel 2019 il Comune adottava e poi approvava una variante al PGT che, all’art. 52, comma 8, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, subordinava la salvezza delle istanze di convenzionamento alla presentazione, entro tre mesi dalla pubblicazione, di una nuova richiesta di permesso di costruire completa della documentazione di legge. La società non presentava la nuova domanda nel termine e impugnava la previsione dinanzi al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che le deliberazioni impugnate costituiscono atti di pianificazione generale, rispetto ai quali la giurisprudenza riconosce all’Amministrazione ampia discrezionalità. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto agli evidenti errori e alla manifesta illogicità, secondo l’indirizzo richiamato dal Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2415/2021.

Su questa base la Corte esamina la doglianza di violazione della legge n. 241/1990 e, in particolare, il dedotto divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. La previsione impugnata non viene letta come introduzione di un potere di archiviazione automatica dei procedimenti in corso, ma come strumento di selezione del persistente interesse del privato a vedere realizzate le aspettative cristallizzatesi nella vigenza della precedente disciplina urbanistica.

Il Collegio sottolinea che la norma rimette al privato unicamente l’onere di attivazione. La richiesta di un nuovo titolo edilizio e la sottoscrizione della convenzione entro i termini non comprimono prerogative sostanziali, ma consentono all’Amministrazione di verificare se l’interesse del proprietario sia ancora attuale. Le previsioni transitorie, in quest’ottica, operano come strumenti di tutela e non come ostacolo procedimentale.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 23, 24, 42, 97 e 113 Cost., la Corte esclude lo sviamento della causa tipica, poiché l’atto di governo del territorio non attribuisce all’Amministrazione poteri estranei alla pianificazione, ma disciplina il passaggio tra previgente e nuovo assetto urbanistico. Le pregresse indicazioni del piano superato, del resto, non vincolano le successive scelte discrezionali.

L’istanza di riunione con altro giudizio pendente viene respinta, trattandosi di scelta facoltativa e discrezionale del giudice ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm. Il ricorso, infondato, è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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