Riduzione emissioni si riferisce alla sede e non al richiedente (TAR Lombardia n. 1333 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della misura regionale di incentivazione all’efficientamento energetico degli impianti produttivi, il requisito della riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti rispetto alle emissioni ex ante va verificato con riferimento alla specifica sede oggetto del progetto e non alla persona del soggetto richiedente. È conforme alla lex specialis e alla finalità ambientale della misura la domanda di ammissione presentata da un’impresa che, pur non essendo titolare della sede nell’anno di riferimento dei consumi, si sia impegnata a costituirla e renderla operativa entro il momento della concessione dell’agevolazione. La declaratoria dei fattori della formula contenuta nelle disposizioni valutative non può essere assunta a fondamento dell’esclusione quando la verifica dell’ammissibilità soggettiva è disciplinata da distinta previsione della lex specialis.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nel settore delle macchine e degli impianti per il trattamento delle acque, ha partecipato alla procedura selettiva bandita dalla Regione per la misura “Investimenti – Linea Green”, finalizzata a incentivare gli investimenti di efficientamento energetico degli impianti produttivi. L’impresa intendeva realizzare un impianto fotovoltaico presso un nuovo reparto produttivo, per il quale aveva acquisito la disponibilità dell’immobile nell’anno precedente alla domanda.

Con preavviso del novembre 2023 la Regione ha comunicato l’esito negativo dell’istruttoria, rilevando che i consumi energetici della sede per il periodo di riferimento non erano riferibili al soggetto richiedente ma al precedente proprietario, e che pertanto i parametri relativi al risparmio energetico non erano valutabili, con conseguente mancato raggiungimento del punteggio minimo. Il provvedimento definitivo ha confermato la non ammissione della domanda. La società ha impugnato gli atti davanti al giudice amministrativo, contestando l’introduzione di un requisito non previsto dal bando.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Il bando ammette alla selezione non solo le imprese già titolari di una sede operativa in Lombardia, ma anche quelle che la costituiscano entro e non oltre il momento della concessione dell’agevolazione. Il termine indicato nel bando risponde ad altra finalità, relativa agli importi agevolabili, e non condiziona l’ammissibilità della domanda.

Nel merito, la questione centrale attiene all’interpretazione delle previsioni della lex specialis sui soggetti beneficiari. Il Tribunale ha osservato che l’atto programmatorio regionale e il bando individuano tre distinte linee di intervento, e che la misura in esame persegue una finalità esclusivamente ambientale, volta a ridurre l’impatto dei sistemi produttivi delle imprese.

La tesi dell’Amministrazione, secondo cui i consumi dovrebbero riferirsi al richiedente, non è stata condivisa. Se il bando consente di partecipare anche a imprese che non avevano una sede operativa nel periodo di riferimento, non può coerentemente pretendersi che la riduzione delle emissioni sia calcolata su consumi personalmente prodotti da chi, allora, non era titolare della sede. L’argomento fondato sulla formula di calcolo delle emissioni è stato respinto: quella clausola attiene alla fase valutativa, logicamente successiva alla verifica dell’ammissibilità soggettiva.

È stato inoltre escluso che in sede giudiziale potesse introdursi un motivo di esclusione non contenuto nel provvedimento impugnato, relativo alla presunta inammissibilità di investimenti su immobili da acquisire. Il Tribunale ha rilevato che la destinazione produttiva della sede è stata affermata dalla ricorrente e non contestata con evidenze contrarie dall’Amministrazione.

Il ricorso è stato pertanto accolto e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della questione. Le ulteriori censure sono state assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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