Oneri di sicurezza aziendali immodificabili in sede di verifica dell’anomalia (TAR Sicilia n. 299 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La separata indicazione degli oneri aziendali di sicurezza nell’offerta economica, prescritta a pena di esclusione dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, esige una rigida inalterabilità di tale voce in sede di verifica dell’anomalia. I chiarimenti resi ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 non possono modificare il contenuto dell’offerta economica, come impone l’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. La correzione dell’errore materiale è ammessa solo se la volontà effettiva sia desumibile in modo chiaro dal documento, senza manipolazione postuma del contenuto dell’offerta. La stazione appaltante che accerti la rettifica della voce degli oneri di sicurezza deve disporre l’esclusione dell’operatore e l’annullamento dell’aggiudicazione.

Il Fatto

Una stazione appaltante delegata indice una procedura aperta per lavori di miglioramento sismico di un edificio scolastico, con criterio del prezzo più basso e importo a base d’asta di oltre un milione di euro. Il disciplinare impone di indicare, nella cella dedicata dell’offerta economica, la stima dei costi aziendali di sicurezza, comminando l’esclusione in caso di mancata indicazione.

La società collocatasi seconda in graduatoria segnala in autotutela che l’aggiudicataria ha inserito, in luogo dei propri oneri aziendali, l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso predeterminato dalla stazione appaltante. Attivata la verifica dell’anomalia, l’aggiudicataria qualifica l’inserimento come mero refuso e sostituisce l’importo originario con uno inferiore di quasi novantacinquemila euro. La seconda classificata impugna l’aggiudicazione e la successiva determinazione del RUP.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso in forza dell’assorbente fondatezza del terzo motivo, relativo alla modifica postuma dell’offerta. Richiamando l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e gli artt. 41, comma 13, e 110, comma 5, lett. c), del medesimo decreto, il Tribunale ribadisce che gli oneri aziendali di sicurezza sono rimessi all’esclusiva valutazione del singolo partecipante e rispondono alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La disciplina dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 consente chiarimenti sulle voci di costo, ma incontra il limite della revisione degli oneri di sicurezza aziendali, che esigono separata identificabilità e rigida inalterabilità. I chiarimenti, osserva il Collegio, non possono mai modificare il contenuto dell’offerta economica, come stabilisce l’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, nel rispetto della par condicio competitorum.

Nel caso concreto l’aggiudicataria non si è limitata a chiarire l’importo indicato, ma lo ha sostituito integralmente, abbassandolo di oltre novanta milioni di euro in sede di giustificazioni. Secondo il Tribunale non si tratta di un errore percepibile ictu oculi: la stazione appaltante aveva aggiudicato l’appalto proprio con quel valore, contestandolo solo dopo l’istanza della seconda classificata. L’errore ostativo non era dunque desumibile in modo chiaro dal documento.

Il Collegio qualifica la sostituzione come manipolazione sostanziale dell’offerta, non dequotabile a mera incongruenza formale: il preteso refuso coincideva con le prime cifre dell’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso fissato dal disciplinare. Ne deriva che l’Amministrazione avrebbe dovuto annullare l’aggiudicazione ed escludere l’operatore, mentre una volta accertata la modifica l’offerta risulta immodificabile. Il ricorso introduttivo è pertanto accolto, con accertamento del diritto all’aggiudicazione, dichiarazione dell’inefficacia del contratto e diritto al subentro della ricorrente. Il ricorso per motivi aggiunti è accolto per illegittimità derivata, restando assorbite le ulteriori censure; la domanda risarcitoria per equivalente non è esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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